A luglio i datori di lavoro e più in generali i sostituti d’imposta dovranno avviare le operazioni di conguaglio IRPEF del modello 730 in busta paga per i propri dipendenti, tramite il prospetto 730-4. Del modello 730 esistono due tipologie, l’una alternativa all’altra: ordinario e precompilato dall’Agenzia delle entrate.
Il 730, rappresenta la sintesi dei redditi percepiti dal soggetto in un determinato periodo d’imposta oltre naturalmente al saldo delle imposte dovute all’Erario. Questa dichiarazione dei redditi dev’essere presentata all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 23 luglio in caso di presentazione diretta da parte del contribuente;
- oppure entro il 7 luglio se viene presentato tramite il proprio datore di lavoro.
Termini diversi sono infine previsti per coloro che trasmettono il 730 tramite CAF o professionisti.
Se la dichiarazione viene presentata al CAF / professionista:
- Entro il 22 giugno dev’essere trasmessa all’Agenzia entro il 29 giugno;
- Dal 23 al 30 giugno, termine di presentazione all’Agenzia il 7 luglio;
- Dal 1° al 23 luglio, termine di presentazione all’Agenzia il 23 luglio.
Vediamo ora nel dettaglio come funzionano le operazioni di conguaglio IRPEF derivanti dal 730 e operate dal datore di lavoro, dall’INPS per pensionati e percettori di prestazioni a pagamento diretto.
Modello 730-4
Le operazioni di conguaglio, rimborsi e trattenute IRPEF, a seconda che vi sia un credito o un debito nei confronti del Fisco, da parte dell’azienda e derivanti dalle dichiarazioni dei redditi dei propri dipendenti avvengono in base ai modelli 730-4, ricevuti dall’Agenzia delle Entrate a partire da fine giugno (nello specifico gli ultimi 10 giorni del mese).
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Diniego 730
Può accadere inoltre di ricevere erroneamente il modello 730-4 relativo ad un dipendente per il quale l’azienda non è tenuta ad effettuare le operazioni di conguaglio. Può capitare ad esempio a chi non è in forza alla stessa ovvero se il rapporto è cessato in data antecedente il 1° aprile. In questi frangenti il datore deve darne notizia all’Agenzia delle entrate entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del 730-4 tramite la funzione “Diniego 730”.
Trasmissione telematica del modello
Il modello 730-4 può essere trasmesso dall’Agenzia delle entrate direttamente all’indirizzo telematico fornito dall’azienda e indicato nel quadro CT della Certificazione unica o nel modello CSO disponibile sul sito dell’Agenzia.
L’azienda può comunicare anche l’indirizzo di un intermediario delegato a ricevere i 730-4.
Conguaglio inferiore a 12 euro
Se dal modello 730-4 emerge che per ogni singola imposta o addizionale dev’essere trattenuto o rimborsato un importo uguale o inferiore a 12 euro, l’azienda non è tenuta ad effettuare alcuna operazione di conguaglio.
Conguaglio IRPEF a debito
Se dalla dichiarazione dei redditi emerge un debito verso l’Erario, quanto dovuto a titolo di saldo per il periodo d’imposta concluso e la prima rata di acconto per quello ancora in corso dev’essere trattenuto dalla retribuzione relativa al mese di luglio. Gli importi possono comunque essere rateizzati da un minimo di 2 ad un massimo di 5 rate mensili, a partire sempre dal mese di luglio ma non oltre novembre. In questi casi sono dovuti anche gli interessi in misura pari allo 0,33% mensile a partire dalla seconda rata.
Discorso diverso per la seconda o unica rata di acconto: questa dev’essere trattenuta interamente dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre.
Le somme trattenute in busta paga ai dipendenti devono essere versate dall’azienda con modello F24 utilizzando i codici tributo 4730 (acconto) e 4731 (saldo).
Se quanto dovuto a titolo di saldo, prima o seconda rata d’acconto è superiore alla retribuzione del mese, la parte residua dev’essere trattenuta nei mesi successivi con l’applicazione di un interesse pari allo 0,40% mensile. Può accadere che a dicembre il dipendente non esaurisca il debito nei confronti dell’Erario: la parte residua e i relativi interessi devono essere versati in autonomia dal dipendente nel mese di gennaio.
Conguaglio IREF a credito
Il conguaglio a credito risultante dal modello 730-4 viene erogato con la retribuzione relativa al mese di luglio. L’importo a credito, anticipato dall’azienda in busta paga viene recuperato dalla stessa con modello F24, attraverso una riduzione di pari importo delle somme a debito.
I codici tributo da utilizzare sono 1631 (per IRPEF e altre imposte), 3796 (per addizionale regionale) e 3797 per addizionale comunale.
Il rimborso può essere corrisposto dall’Agenzia delle entrate in caso di 730 precompilato o ordinario con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che:
- Determinano un rimborso superiore a 4 mila euro;
- In alternativa, incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta dovuta e presentano elementi di incoerenza come uno scostamento significativo tra il credito IRPEF e i dati derivanti dalla Certificazione unica o dalle dichiarazioni dell’anno precedente.
L’erogazione avviene entro 6 mesi decorrenti dal 7 luglio o dalla data effettiva di trasmissione, se successiva. Il rimborso avviene al netto dell’eventuale acconto IRPEF e della cedolare secca (se l’acconto è superiore al valore del rimborso il soggetto deve versare la differenza).
Conguaglio IRPEF del modello 730 in busta paga: casi particolari
Cessazione del rapporto
Qualora il rapporto cessi prima del completamento delle operazioni di conguaglio:
- Se il conguaglio è a debito l’azienda comunica al dipendente gli importi dovuti che lo stesso dovrà versare autonomamente con F24;
- Se il conguaglio è a credito l’azienda corrisponde i rimborsi dovuti.
Quando il rapporto cessa dopo il conguaglio, il datore comunica al dipendente che deve versare le successive rate d’acconto.
Decesso del dipendente
In caso di decesso del dipendente prima delle operazioni di conguaglio:
- Se il conguaglio è a debito l’azienda comunica agli eredi le somme non ancora trattenute in busta paga che devono essere versate dagli eredi stessi;
- In presenza di conguaglio a credito il datore comunica agli eredi le somme spettanti e le indica nella Certificazione unica (le stesse possono essere computate dagli eredi nella dichiarazione da presentare per conto del deceduto).
Quando il decesso avviene dopo le operazioni di conguaglio il datore deve solamente comunicare i risultati delle stesse agli eredi.
Passaggio di dipendenti
Quando nel corso dell’anno avviene un passaggio di dipendenti per effetto di operazioni societarie (fusioni, scissioni, cambi d’appalto) senza che il rapporto di lavoro si interrompa, il nuovo datore di lavoro è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio (anche se già avviate dalla precedente azienda).
Se il passaggio di dipendenti avviene con interruzione del precedente contratto, la nuova azienda nel solo caso in cui intenda prestare assistenza fiscale può tener conto delle trattenute IRPEF operate dal vecchio datore, del conguaglio di fine anno e della relativa Certificazione unica.
Co.co.co
Quando l’azienda ha stipulato contratti con collaboratori coordinati e continuativi che non ricevono alcun compenso relativo al mese di luglio:
- Se il conguaglio è a credito l’azienda eroga il rimborso con la retribuzione di competenza di luglio;
- Se il conguaglio invece è a debito e prima di dicembre verranno corrisposti altri compensi, il collaboratore può optare per il versamento diretto entro luglio o per la trattenuta nel primo mese utile ma con applicazione del tasso di interesse pari allo 0,40% mensile.
Invio tardivo del 730-4
In caso invio tardivo del modello 730-4 l’azienda effettua le operazioni di conguaglio a partire dal primo mese utile e comunque non oltre l’anno in corso. Se il soggetto opta per il rateizzo, il numero di rate mensili dev’essere tale da permettere di concludere il conguaglio entro novembre.
Eventuali somme restanti non andranno comunque perse, ma si dovranno riportare nella Certificazione Unica per poi recuperarle nella successiva dichiarazione dei redditi.