Dovranno rimettere mano al portafoglio i contribuenti che alla data del 18 dicembre hanno pagato il saldo IMU 2023 sulla base delle aliquote 2022 e che ora, dopo la novità prevista dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n°213/2023), dovranno tenere conto delle aliquote pubblicate in ritardo dal Comune sul cui territorio è ubicato l’immobile oggetto di versamento.
Il versamento a conguaglio dell’IMU potrà essere versato senza necessità di pagare anche sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Infatti, in tali caso l’inerzia è da ricondursi all’Ente locale che ha pubblicato in ritardo le aliquote sul portale del Federalismo fiscale. La Legge di bilancio rimette in bonis tali Comuni. Vediamo i dettagli.
IMU, le novità della Legge di bilancio 2024
La novità sul conguaglio Imu 2023 è prevista al comma 72 della Legge di bilancio 2024.
In particolare, come da dossier ufficiale della Manovra, limitatamente al 2023, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), purché inserite nel portale federalismo fiscale entro lo scorso 30 novembre 2023 e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024.
Dunque, con la Legge di bilancio, tutte le aliquote tardive ossia inserite nel portale del Federalismo fiscale dopo il 14 ottobre (termine ordinario) ma entro il 30 novembre saranno considerate pienamente valide ai fini del saldo IMU 2023.
Tali aliquote inoltre devono risultare pubblicate sul portale del MEF entro il 15 gennaio 2024.
Dunque, è necessario non confondersi sulle due fasi alle quali è sottesa la validità delle aliquote: inserimento nel portale del Federalismo fiscale, pubblicazione da parte del MEF.
Di conseguenza l’eventuale differenza positiva tra l’IMU a saldo, calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 15 gennaio 2024 e quella versata al 18 dicembre 2023 sulla base delle aliquote 2022, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il versamento dovrà avvenire entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
Conguaglio Imu al 29 febbraio, i chiarimenti del MEF
Proprio rispetto a tale novità, il MEF, è intervenuto con un comunicato stampa datato 12 gennaio 2023.
Nel comunicato viene messo in evidenza che:
In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono tempestive se trasmesse al MEF, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023.
Viene inoltre precisato che tali atti risultano già pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023.
Al contempo, viene dato rilievo, mediante apposita nota, dell’inefficacia degli atti inviati al MEF successivamente al predetto termine del 30 novembre 2023.
Dunque, in tale ultimo caso, atti inefficaci, il contribuente nulla dovrà versare in più rispetto a quanto pagato alla data del 18 dicembre, in applicazione delle aliquote 2022.
Versamenti carenti sempre da sanare
Attenzione però, anche in caso di delibere tardive inefficaci (dunque che non rispettano i paletti temporali della L. di bilancio) se lo stesso contribuente ha pagato di meno di quanto risultava da versare a saldo alla data del 18 dicembre, sulla base delle aliquote vecchie, dovrà mettersi a posto versando la differenza in ravvedimento operoso. Pagando tributo, interessi e sanzioni.
A ogni modo è possibile consultare le delibere IMU dei singoli comuni attraverso il link DEF https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_imu/sceltaregione.htm.
E’ anche possibile che le aliquote 2023, pubblicate in ritardo rispetto alle scadenze ordinarie ma nei tempi fissati dalla Legge di bilancio, siano più basse di quelle 2022 sulla base delle quali è stato effettuato il versamento al 18 dicembre 2023. In tale caso, il contribuente ha diritto al rimborso.