Con la circolare n°9/2023, l’Agenzia delle entrate ritorna sulla conciliazione agevolata fuori udienza con il Fisco, commi da 206 a 212 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, grazie alla quale il contribuente può ottenere un abbattimento delle sanzioni a 1/18 del minimo dunque maggiorato rispetto alla disciplina ordinaria, contenuta negli articoli 48 e 48-ter del d.lgs. n. 546 del 1992, oltre che una rateazione del totale dovuto in cinque anni.
La disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205 della stessa Legge di bilancio e riguarda: le liti pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.
Il nuovo documento di prassi si è reso necessario dopo che il DL 34/2023, c.d. decreto bollette, ha esteso l’applicazione dell’istituto definitorio alle controversie pendenti alla data del 15 febbraio 2023, anziché al 1° gennaio 2023, e ha previsto lo slittamento della sottoscrizione dell’accordo di conciliazione al 30 settembre 2023, e non più al 30 giugno.
Conciliazione agevolata con il Fisco: come funziona
Il comma 206 della Legge di bilancio 2023, prevede la possibilità di definire la lite , sottoscrivendo entro il 30 giugno 2023 un accordo conciliativo, ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale le parti depositano in giudizio – di primo o di secondo grado – una “istanza congiunta”, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione:
- totale o
- parziale della controversia.
La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
Dopo l’intervento del dL 34/2023, c.d. decreto bollette, sono definibili con la conciliazione fuori udienza, anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 sempre innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e’ parte l’Agenzia delle entrate.
Lo stesso decreto ha previsto inoltre lo slittamento della sottoscrizione dell’accordo al 30 settembre 2023, e non più al 30 giugno.
Grazie alla conciliazione agevolata, il contribuente beneficia di sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Inoltre, il totale dovuto ai fini della conciliazione agevolata, può essere versato in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. La prima rata deve essere versata entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. Non si può però pagare tramite compensazione.
L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Si veda a tal proposito la circolare, Agenzia delle entrate n°2/2023.
A ogni modo, quanto dovuto a titolo di conciliazione devono essere ridotto da eventuali somme già versate dal contribuente in pendenza di giudizio.
Tal ultimo passaggio è stato evidenziato nella circolare 9 di seguito analizzata.
Circolare n°9/2023, i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Con la circolare n°9/2023, l’Agenzia delle entrate ritorna su diversi aspetti della misura agevolativa in parola.
In base a quanto detto sopra, il c.d. decreto bollette ha esteso l’applicabilità della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023.
Da qui, l’Agenzia delle entrate chiarisce che ai ricorsi notificati tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, è applicabile unicamente la definizione agevolata mediante conciliazione agevolata e non anche la definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205 (vedi definizione agevolata delle controversie tributarie).
Circa il requisito che la lite sia pendente, l’Agenzia ritiene che sia sufficiente la notifica del ricorso a controparte.
Per la definizione della lite mediante conciliazione agevolata, pertanto, non è richiesto che al 15 febbraio 2023 ricorra anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.
Attenzione, ai fini della pendenza della lite innanzi alle corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l’appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la pronuncia di primo grado.
La strada della conciliazione agevolata non è preclusa neanche per con riferimento alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi che al febbraio 2023 risultino in fase di reclamo/mediazione, decorsi i novanta giorni previsti dal comma 2 dell’articolo 17-bis, d.lgs. n. 546 del 1992.
Se ricorrono le condizioni di ammissibilità della conciliazione fuori udienza, il giudice dichiara la cessazione, totale o parziale, della materia del contendere.
Il concetto di atto impositivo
Ai fini della norma, per atti impositivi si intendono:
- avvisi di accertamento,
- atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti e
- ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata.
Da qui sono esclusi dalla conciliazione agevolata sia le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso sia quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.
Attenzione però, sulla base di alcune pronunce giurisprudenziali ( vedi Corte di Cassazione, Sezione Unite, sentenza 25 giugno 2021, n. 18298) la nozione di atto impositivo deve essere intesa in sensi più ampio, potendosi estendersi anche, ad esempio:
- alla cartella con cui viene comunicato al contribuente l’esito del controllo automatizzato della dichiarazione , c.d. avvisi bonari, ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro;
- ecc.
Rileva dunque la natura sostanziale dell’atto al di là della definizione che gli è stata riservata dal legislatore.
Ulteriori chiarimenti
Come chiarito con circolare 2/E del 2023, è ammessa la conciliazione parziale della controversia allorché l’accordo interessi una parte dell’atto impositivo impugnato.
In ipotesi di sottoscrizione di un accordo di conciliazione parziale, con la circolare 9, l’Agenzia sbarra la strada alla possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205 in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione.
Ciò in ragione della formulazione testuale del comma 206, che prevede la possibilità di definire le liti mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo agevolato «In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205».
Infine viene chiarito che la conciliazione agevolata non sia applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni in quanto, in tali fattispecie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo, previsto dal comma 207, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, “contrario alla ratio legis”.