Il 15 ottobre scade il termine per comunicare all’Agenzia le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute nel 2021 nonché per le rate residue di detrazione non fruite per le spese del 2020.
La scadenza del 15 ottobre vale solo i soggetti Ires nonché i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, modello Redditi entro il prossimo 30 novembre. Tutti gli altri soggetti ossia i privati, hanno avuto tempo fino al 29 aprile 2022 (articolo 10-quater, Dl 4/2022), dopo una prima proroga al 7 aprile prevista dall’Agenzia delle entrate (provvedimento 3 febbraio 2022, punto 4.1).
Vediamo in che modo deve essere inviata la dichiarazione e chi è tenuto materialmente a rispettare l’adempimento. Tenendo anche conto degli ultimi chiarimenti sulla cessione del credito.
Quali sono e quando scadono le comunicazioni per i bonus edilizi
La Comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Rispetto alle rate residue di detrazione, la comunicazione al Fisco deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Detto ciò, quest’anno il termine del 16 marzo è stato oggetto di proroga:
- al 15 ottobre per i soggetti Ires nonché i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, modello Redditi entro il prossimo 30 novembre;
- 29 aprile 2022, per i privati.
Cosa scade il 15 ottobre
Dunque, mancano ancora pochi giorni per adempiere alla comunicazione.
A tal fine, entro il 15 di ottobre, la comunicazione in esame può essere inviata al Fisco (Fonte Fisco Oggi):
- dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità,
- in caso di interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli che necessitano del visto di conformità, esclusivamente dal soggetto che rilascia tale visto.
Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata:
- dall’amministratore di condominio se non è richiesto il visto di conformità,
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus che richiedono il citato visto.
Nei casi di invio da parte dell’amministratore di condominio o del singolo condomino, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.
Comunicazione per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni di un edificio
La comunicazione della cessione del credito per le rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per quelli sulle parti comuni di un edificio, è inviata:
- dal singolo condomino, se non è richiesto il visto di conformità
- esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità.
La comunicazione può essere materialmente inviata mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia.
A ogni modo, qui sono disponibili le istruzioni per correggere le comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura. Istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°33/E.