Anche per la mancata presentazione della dichiarazione Iva 2023, periodo d’imposta 2022, i contribuenti potranno sfruttare i vantaggi del c.d. adempimento spontaneo o compliance. Dunque, via libera al ravvedimento operoso che permette di pagare delle sanzioni ridotte rispetto alle contestazioni fatte dall’Agenzia delle entrate. Rispetto agli ordinari avvisi bonari, le lettere di compliance non bloccano la chance di ravvedimento operoso e questo è il suo principale vantaggio.
La lettere non riguarderanno solo coloro i quali non hanno presentato la dichiarazione Iva ma anche chi l’ha presentata senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a mille euro. Gli stessi dati contenuti nella comunicazione, inoltre, sono messi a disposizione della Guardia di finanza.
Chi scrive non utilizza il termine di omessa dichiarazione Iva, in quanto, per essere precisi, per omessa dichiarazione si intende quella dichiarazione che non è stata presentata nei termini ordinari e neanche nei 90 gg successivi.
Cos’è l’adempimento spontaneo o compliance
L’adempimento spontaneo è stato introdotto con la Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, commi da 634 a 636, legge n. 190/2014).
Tale forma di controllo ha innovato il rapporto fisco contribuente, la novità sta nel fatto che la contestazione dell’Agenzia delle entrate circa la commissione di eventuali violazioni tributarie non comporta l’applicazione delle sanzioni piene, ma permette al contribuente di mantenere la chance di ravvedimento operoso.
Il ravvedimento è quell’istituto in base al quale, il contribuente può ovviare ad eventuali violazioni od omissioni (ad esempio mancato pagamento delle imposte) applicando alla sanzione prevista per la violazione commessa una riduzione che può essere più o meno consistente a seconda del tempo trascorso tra la data originaria in cui andava effettuato l’adempimento e quella di effettiva esecuzione.
Come funziona la compliance dichiarazione Iva
Con il provvedimento del 13 giugno, Prot. n. 210441/2023, l’Agenzia delle entrate ha dato il via libera all’applicazione delle disposizioni in materia di compliance anche rispetto:
- alla mancata presentazione della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2022, ovvero
- alla presentazione della stessa senza il quadro VE.
In particolare, grazie ai dati ricavabili dalle fatture elettroniche, nonché ai dati dell’esterometro e dei corrispettivi elettronici, l’Agenzia delle entrate verifica l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro o minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta.
Tali controlli sono comunicati al contribuente con le lettere di compliance.
Regolarizzazione tramite ravvedimento operoso
L’Agenzia delle entrate recapita le comunicazioni alla PEC dei contribuenti oggetto di controllo. A ogni modo anche nel cassetto fiscale e sul portale Fatture e corrispettivi, c’è la possibilità di reperire la comunicazione.
Inoltre, tramite il canale Civis si può richiedere assistenza ed eventuali chiarimenti all’Agenzia delle entrate.
Alla casella di Posta Elettronica Certificata da cui viene inviata la comunicazione, invece, non possono essere inviate risposte, perché non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.
A ogni modo, come anticipato sopra, le violazioni possono essere sanate in ravvedimento operoso.
I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 2 maggio 2023, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In sostanza dovrà essere versato un importo pari a 25 euro.
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022 senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 1 lett. a-bis) dello stesso decreto (si ravvede la sanzione del 90%).