Com’è cambiata la tassazione dei compensi per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica dopo la riforma dello sport ad opera del D.Lgs 36/2021? E come applicare la disciplina transitoria sui compensi erogati nel 2023? L’Agenzia delle entrate si è soffermata proprio su tale tematica con la risposta n° 474 dell’11 dicembre.
L’intervento era necessario posto che rispetto ai compensi del 2023 si trovano a convivere due differenti discipline fiscali, quella vecchia in essere fino al 30 giugno che qualifica i suddetti compensi quali redditi diversi con specifiche soglie di esenzione e quella di cui alla riforma che assegna tutt’altra connotazione fiscale agli introiti dei dilettanti.
Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate sul trattamento fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi dilettanti per il periodo d’imposta 2023.
Compensi sportivi dilettanti: la vecchia disciplina fiscale in breve
In base all’art.67 del TUIR comma 1, lettera m – del Tuir) i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche fino al 30 giugno 2023 sono così tassati:
- fino a 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef (no imposizione, non è necessario neanche indicarli in dichiarazione dei redditi);
- sugli ulteriori 20.658,28 euro è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%), anche in questo caso non sarà necessario presentare la dichiarazione dei redditi, ammenoché non si percepiscano altri redditi;
- sulle somme percepite oltre 30.658,28 euro (10.000 + 20.658,28) il “committente” applica una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).
La parte eccedente 30.658,28 euro è assoggetta ad Irpef a scaglioni in dichiarazione dei redditi.
La parte soggetta a ritenuta a titolo d’imposta (2° punto), concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
Cosa cambia con la riforma dello sport?
La riforma dello sport cambia radicalmente l’inquadramento fiscale dei suddetti compensi; si passa da redditi diversi a redditi di lavoro dipendente o assimilato e in alcuni casi, redditi di lavoro autonomo.
Infatti, l’attività di lavoro sportivo, come da riforma, può costituire oggetto di:
- un rapporto di lavoro subordinato o di
- un rapporto di lavoro autonomo (con o senza p. iva),
- anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.
Detto ciò, in base all’art.36 della Riforma dello sport (D. Lgs 36/2021), i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.
Nei fatti si fa riferimento ai compensi ricevuti da atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, ecc.
Compensi 2023 sportivi dilettanti: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla disciplina transitoria
Posto che la riforma dello sport è entrata in vigore dal 1 luglio 2023, poteva sorgere dubbi in merito alla convivenza tra le due discipline fiscali per i compensi ricevuti nel 2023. Soprattutto in riferimento alle due diverse soglie di esenzione fiscale.
Ebbene, l’art.16 del DL 198/2022, c.d. decreto “Milleproroghe”, ha introdotto una norma specifica, in base al quale per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo tutti i compensi “sportivi” percepiti nel 2023 sono esclusi da “tassazione” fino a 15.000 euro.
Proprio rispetto a tale intervento normativo è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 474 dell’11 dicembre per meglio chiarire la convivenza tra vecchia e nuova norma.
Ebbene, come da dossier ufficiale del DL 198,
Il limite è dunque posto in via unitaria, a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale (di cui alle norme richiamate dalla lettera a-bis, a seconda della frazione di periodo interessata. Per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria (si veda il dossier ufficiale DL 198/2022 della Camera dei Deputati.
Già sta a significare che la soglia di esenzione fissata a 15.000 deve essere verificata tenendo conto di tutti i “compensi” percepiti nel 1° e nel 2° semestre 2023. Non è possibile riconoscere per i due semestri del periodo d’imposta differenti limiti di esenzione fiscale. Cosicché ai fini della verifica della soglia di esenzione di 15.000 euro i compensi del 1° semestre vanno sommati a quelli del 2° semestre.
All’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
Inoltre, è utile aggiungere che rispetto al 2° semestre, la società sportiva o l’associazione deve verificare la necessità di assolvere agli eventuali obblighi contributivi previsti dalla riforma.