Di regola, il professionista, è tenuto ad emettere la fattura al momento di ricezione del pagamento; tale indicazione è stabilita dal legislatore appositamente per la prestazione di servizi, qual è considerata l’attività svolta da un professionista: avvocato, commercialista ecc.
Tuttavia, può accadere che emessa la fattura, il professionista non riceva il compenso e magari il cliente moroso decide di adempiere all’onorario addirittura dopo che il professionista ha chiuso la partita Iva.
Un’altra situazione per la quale il pagamento è ricevuto a posteriori è riconducibile alle prestazioni erogate in favore dello Stato; si pensi, ad esempio al gratuito patrocinio per l’avvocato. Anche in questo caso, nel frattempo, il professionista potrebbe avere chiuso la partita iva.
Come bisogna comportarsi in tali situazioni? Come sono tassate le somme percepite? Ci viene in aiuto l’Agenzia delle entrate che con la risposta n° 299 del 2 settembre ha fornito precise indicazioni.
Nello specifico le indicazioni fornite riguardano i contribuenti in regime di vantaggio, ex minimi; tuttavia possono essere estese anche ai contribuenti forfetari o a quelli in regime “ordinario”.
Ex minimi: determinazione del reddito
I contribuenti in regime di vantaggio ( ex minimi), D.L. 98/2011, pagano un’imposta sostitutiva del 5% sul reddito determinato
- dalla differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute,
- comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o alla professione.
Il reddito si determina applicando il principio di cassa con integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali.
Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per i collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli per i collaboratori non a carico, ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
E’ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.
Difatti tale regime è stato sostituito dal forfettario; tuttavia possono continuare ad applicarlo coloro che l’hanno opzionato in valenza di regime e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Può essere il caso del contribuente di 27 anni che ha aperto la partita Iva nel 2014 con il regime ex minimi. Fino a tutto il 2022 potrà applicare il regime in parola.
Regime forfettario: determinazione del reddito
Totalmente differente è la determinazione del reddito per i contribuenti forfettari. Legge 190/2014.
Difatti, il loro reddito tassabile per cassa , è determinato applicando al monte ricevi/compensi conseguito:
- uno specifico coefficiente di redditività,
- individuato a seconda del codice Ateco dell’attività svolta.
Dunque, i costi non sono dedotti in maniera analitica.
Dal reddito così determinato possono essere dedotti i contributi previdenziali obbligatori per legge. Si pensi ai contributi pagati all’Inps, alle casse private ecc.
Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate: tassare i ricavi ancora non incassati
Fatta tale distinzione, ritornando ai compensi percepiti dopo la chiusura della partita Iva, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n° 299 del 2 settembre ha fornito precise indicazioni.
Nello specifico le indicazioni fornite riguardano i contribuenti in regime di vantaggio, ex minimi; tuttavia possono essere estese anche ai contribuenti forfetari o a quelli in regime “ordinario”.
Ebbene, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 17/E del 30 maggio 2012, in relazione al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ex minimi, ha chiarito che “in un’ottica di semplificazione che tiene conto delle dimensioni dell’impresa e, in particolare, dall’esiguità delle operazioni economiche che ne caratterizzano l’attività, si ritiene che è rimessa alla scelta del contribuente la possibilità di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria”.
Con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 tale chiarimento è stato ribadito anche con riferimento ai contribuenti.
Difatti, i contribuenti che accedono ai predetti regimi agevolati:
- possono far concorrere alla determinazione del reddito anche i ricavi
- ancora da incassare al momento della chiusura della partita IVA,
imputandoli all’ultimo anno di attività.
Tale precisazione, vale a prescindere dal tipo di attività (professionale o d’impresa) esercitata, poiché i soggetti che accedono ai predetti regimi determinano il reddito secondo il criterio di cassa.
Compensi riscossi dopo la chiusura della partita IVA: opzione per la tassazione separata
Laddove il contribuente non imputa le fatture non incassate all’ultimo anno di attività, in assenza di partita iva, il successivo incasso:
- deve essere dichiarato come reddito diverso,
- indicandolo nel quadro RL, rigo RL15, del modello Redditi, P.F. 2020.
Difatti, si configura un reddito da lavoro autonomo occasionale.