Anche i professionisti possono compensare le cartelle esattoriali con i crediti vantati per servizi prestati nei confronti della Pubblica Amministrazione, senza che ogni anno sia necessario aspettare l’approvazione di un apposito decreto. Infatti, il riferimento alle prestazioni professionali viene ora inserito nella norma a carattere generale, ex art.28 quater del DPR 602/73, che fino ad oggi citava le sole imprese. La novità è contenuta nel D.L. 50/2022, c.d. decreto Aiuti.
Imprese e professionisti, potranno compensare i crediti verso le P.A., certi, liquidi ed esigibili, con i debiti affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Compensazione cartelle esattoriali con crediti verso la P.A.
Grazie alla previsione di cui all’articolo 28-quater del DPR 602/73, norma a carattere generale, le imprese possono compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti. La compensazione può essere effettuata con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Per intenderci, i crediti vantati nei confronti della PA, possono essere utilizzati per pagare le cartelle esattoriali.
La possibilità offerta dal sopra citato articolo 28-quater, riguarda solo i carichi affidati all’Agente della riscossione entro il 30 settembre 2013.
Per i debiti relativi agli anni successivi, anno per anno, è stato necessario, un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze. Grazie alla previsioni di cui all’ articolo 12 del comma 7-bis del DL 145-2013, la compensazione delle cartelle esattoriali veniva ammessa anche con l’utilizzo dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione e riferiti a prestazioni professionali . Si deve trattare di debiti iscritti a ruolo inferiori o pari al credito vantato.
A monte, è sempre necessario che l’impresa o il professionista ottenga, dalla P.A. verso la quale venta il credito, la certificazione dell’esistenza del credito stesso. La certificazione può essere richiesta tramite piattaforma http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml.
Presentando la certificazione prodotta agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, è possibile procedere con la compensazione del credito.
La compensazione nel complesso riguarda:
- cartelle,
- avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate o Enti locali e
- avvisi di addebito dell’INPS.
Le novità nel decreto Aiuti
Il decreto Aiuti interviene proprio sulla compensazione dei crediti P.A.
In particolare, la modifica apportata dal decreto Aiuti agisce direttamente sulla norma generale articolo 28-quater del DPR 602/73.
Grazie al decreto Aiuti:
- anche per le prestazioni professionali (dunque non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti),
- i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
La compensazione potrà riguardare i debiti verso l’Agenzia delle entrate, Inps, Enti locali, affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Il credito deve essere comprovato sempre con la certificazione rilasciata dalla P.A. competente.
A tal proposito, le certificazioni delle P.A. che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile possono essere utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo.
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