Il DDL di bilancio 2024 ora all’esame del Parlamento contiene uno specifico intervento volto a rendere ancora più stringenti le regole di compensazioni dei crediti in F24.
Il Governo ha intenzione di estendere l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel / Fisconline / Desktop Telematico / F24 web o F24 on line), anche nel caso in cui vengano indicati in compensazione i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL.
Tuttavia, questa non è l’unica novità contenuta in Manovra. Vediamo cosa potrebbe cambiare dal 2024.
Compensazione crediti in F24: quali sono le regole attuali
A oggi, sia per le persone fisiche sia per i titolari di partita iva c’è obbligo di presentazione dell’F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (F24 web o F24 on line) se nella delega di pagamento sono riportati crediti in compensazione.
Nello specifico, tale obbligo riguarda l’utilizzo dei seguenti crediti:
- il credito IVA,
- i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP,
- i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e
- i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
In tutti gli altri casi, ossia in assenza di compensazione, l’F24 può essere presentato anche tramite il proprio home banking. Per quanto riguarda le persone fisiche non titolari di p. iva è ammesso anche l’F24 cartaceo. Sempre se in esso non sono indicati crediti in compensazione.
Inoltre, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare l’F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i predetti servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, (vedi risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).
A monte, devono essere rispettati ulteriori paletti:
- la compensazione del credito, per un importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
- per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).
Detto ciò, vediamo alle novità contenute nel DDL di bilancio 2024.
Leggi anche: Modello F24: cos’è, come si paga, tipologie e compensazioni
Cosa cambia con la Legge di bilancio 2024?
L’art.23, commi da 7 a 11 del DDL di bilancio 2024 rivede le regole di utilizzo dei crediti in compensazione in F24.
Viene disposto l’obbligo per i contribuenti di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, anche nel caso in cui vengano indicati in compensazione i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL.
L’obiettivo è quello di ridurre il rischio frodi e consentire al Fisco di intercettare con tempestività le compensazioni più a rischio.
Inoltre vengono individuate specifiche ipotesi di inibizione alla compensazione in F24.
In particolare, viene previsto che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione.
A oggi, c’è già una norma che pone il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per importo superiori a 1.500 euro.
Le nuove disposizioni dovrebbero applicarsi con effetti dal 1° luglio 2024.
Compensazione di crediti INPS e INAIL in F24
Il DDL di bilancio prevede ulteriori regole ad hoc per per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL. Oltre quanto detto sopra.
Più precisamente:
- i crediti nei confronti dell’INPS possono essere utilizzati in compensazione, a seconda dei casi, solo a partire dal decimo/quindicesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione/denuncia da cui emergono i crediti stessi;
- i crediti nei confronti dell’INAIL, di qualsiasi importo, possono essere compensati a condizione che siano certi, liquidi, esigibili e registrati negli archivi dell’Istituto. Ciò in quanto gli unici crediti per premi assicurativi ed accessori ammissibili in compensazione sono costituiti da importi già versati e quindi presenti negli archivi dell’INAIL.
Crediti INPS in F24: indicazioni differenti a seconda del contribuente
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata: dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
Per datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, la compensazione sarà ammessa a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
Infine, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la compensazione del credito è ammessa a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Come riportato nel dossier ufficiale del DDL di bilancio:
Tale intervento consente di effettuare controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione, già in fase di elaborazione dei modelli F24, allo scopo di contrastare l’utilizzo di crediti inesistenti.
Infine, viene inibita la compensazione per i soggetti destinatari di provvedimento di cessazione della partita IVA (vedi articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e comma 148 L.197/2022).