Con la circolare 19/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto della situazione sulle varie spese detraibili e deducibili da indicare in dichiarazione dei redditi. Tra le novità spicca la detrazione per l’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche.
Ecco a quali condizioni la spetta la detrazione e in che misura può essere richiesta dallo stesso nucleo familiare.
Detrazione fiscale per le colonnine di ricarica auto elettriche
Per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica spetta una detrazione del cinquanta per cento. Si possono scaricare anche i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW.
Difatti, si deve deve trattare di un punto di ricarica (colonnina):
- di potenza standard che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW,
- esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico.
In particolare , si deve trattare di colonnine non accessibili al pubblico. Ciò vale a dire, installate in un edificio residenziale privato o in una sua pertinenza, riservato esclusivamente ai residenti. Oppure destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità. Difatti la spesa è agevolabile anche per le colonnine installate in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile liberamente al pubblico.
Questo perché la detrazione spetta non solo alle persone fisiche ma anche alle imprese che possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo. Imprese operanti anche in forma societaria. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica su parti comuni degli edifici condominiali.
Limiti di spesa detraibile
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 3.000 euro . Limite da ripartire, tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali di pari importo.
Il limite di spesa detraibile, pari a 3.000 euro, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa:
- nel limite massimo previsto,
- va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno.
Difatti, il limite citato è riferito a ciascun contribuente. Ciò sta a significare che l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica, per il medesimo anno, non beneficia di alcun effetto premiale rispetto alle installazioni successive alla prima. Ammenochè non si superi il limite di spesa detraibile pari a 3.000 €.
Come da circolare, Agenzia delle entrate, n° 19/2020, ad esempio laddove il contribuente sostiene spese per l’installazione di due infrastrutture di ricarica:
- di cui uno per l’abitazione privata e
- un’altra su parti comuni degli edifici,
potrà calcolare la detrazione su un ammontare massimo di spese non superiore a 3.000 euro.
In realtà, alcuni passaggi sui limiti di detraibili non sono del tutto chiari. E’ opportuno che l’Agenzia intervenga con ulteriori chiarimenti.
Posso pagare le spese in contanti fino a 2.000 €?
Al di là del nuovo limite di utilizzo del contanti, in vigore dal 1° luglio, ai fini della detrazione le spese devono essere pagate con strumenti tracciabili. Vale a dire, bonifico bancario, postale, carta di credito, prepagata, assegni bancari e circolari ecc.
Documentazione da conservare
E’ importante conservare la documentazione attestante la spesa sostenuta.
A tal proposito, la prova dell’effettivo pagamento è rappresentato dalla fattura o dalla ricevuta fiscale. Documenti dai quali devono risultare:
- la natura dell’intervento e
- il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa.
E’ valida altresì la ricevuta del versamento bancario o postale. In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, è sufficiente l’estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte.
Se pago con assegno bancario o circolare, è necessario essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. Simili indicazioni valgono laddove dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito( la carta di debito o la carta prepagata) non sia possibile individuare il soggetto beneficiario del pagamento.
Se non sono in possesso di tali dati per le spese 2019?
Per le spese 2019, i dati mancanti possono essere annotati sul documento di spesa ai fini della detrazione.
Detrazione colonnine auto elettriche ed Ecobonus al 110%
Nel Dl 34/2020 (decreto rilancio), prossimo alla conversione definitiva in legge, c’è una previsione ad hoc che riguarda proprio la detrazione in esame.
In particolare, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione spetta al 100% anziché nella misura ordinaria del 50%. Ripartibile in 5 quote annuali di pari importo.
A tal fine, è necessario che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad un intervento rientrante nell’eco bonus al 110%.
Si pensi all’intervento di cappotto termico.