Arrivano importanti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in merito alla coibentazione del tetto e il superbonus 110. Possono essere ammessi al Superbonus 110% anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione, tuttavia, che gli interventi di isolamento termico complessivi incidano per oltre il 25% della superficie disperdente lorda, pareti esterne, pavimenti, coperture eccc. Il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, deve essere rispettato considerando solo gli interventi sulle superfici che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Di conseguenza non andranno conteggiati gli interventi sulla superficie del tetto, rifacimento, coibentazione, qualora, il sottotetto non sia riscaldato. In tale caso, il tetto non delimita un volume riscaldato verso l’esterno.
Può essere così riassunto il chiarimento dell’Agenzia delle entrate contenuto nella risposta n° 779 del 16 novembre 2021. Oramai abbiamo perso il conto dei continui aggiornamenti del Fisco sul superbonus 110, caratterizzato da una normativa poco chiara e in continua evoluzione.
Ecco i dettagli.
Coibentazione del tetto e superbonus 110
Anche la coibentazione del tetto rientra tra gli interventi ammessi al superbonus 110. Ma questo lo si sapeva già.
Infatti, nella circolare 24/E 2020, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che nel’ambito degli interventi di isolamento termico:
- rientrano tra le spese ammissibili al Superbonus, anche quelle per la coibentazione del tetto,
- a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente.
Inoltre, i suddetti interventi devono consentire un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Proprio sulla coibentazione del tetto, è tornata l’Agenzia delle entrate con la risposta n°779 del 16 novembre.
La risposta n° 779: coibentazione del tetto con sottotetto non riscaldato
Con la risposta n° 779, l’Agenzia delle entrate ha fornito uno specifico chiarimento ad un contribuente in procinto di effettuare dei lavori ammessi al superbonus 110. In particolare, i lavori consistono:nel rifacimento tetto con coibentazione e relative opere di isolamento termico; pareti perimetrali con relative opere di isolamento termico, posa in opera di infissi ecc.
Il sottotetto non è riscaldato. Dunque, il tetto non delimita, nella situazione ante-lavori, un volume riscaldato rispetto all’esterno.
Da qui, il contribuente ha chiesto se per tali lavori può accedere al superbonus 110. Inoltre, un ulteriore quesito riguarda la verifica del requisito in base al quale gli interventi di coibentazione complessivi debbano incidano per oltre il 25% della superficie disperdente lorda, pareti esterne, pavimenti, coperture ecc.
Secondo l’Agenzia delle entrate, possono essere ammessi al Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto. A condizione, tuttavia, che il predetto requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.
Ai fini del computo della suddetta percentuale, quindi, non va conteggiato l’intervento superficie del tetto qualora, come nel caso prospettato dall’Istante, il sottotetto non sia riscaldato.
Difatti, rileva la situazione dell’immobile ante lavori. Senza considerare che alla conclusione degli stessi, il sottotetto sarà un ambiente riscaldato.
La posa in opera degli infissi rientra invece nel bonus ristrutturazione, ex art.16-bis del DPR 917/86, TUIR. Perchè si tratta di nuova installazione e non si sostituzione di elementi o di parti già presenti. In tale ultimo caso sarebbe stato riconosciuto il superbonus.