La legge sulla stabilizzazione finanziaria, prevede un meccanismo semplificato per la chiusura delle partite iva inattive. Basta pagare una piccola somma a titolo di sanzione per essere in regola con il fisco.
Le disposizioni contenute nei commi 22 e 23 dell’art. 23 del d.lg. nr. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) si inseriscono nel quadro delle previsioni nazionali finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni di evasione e frode in materia di IVA nazionale e comunitaria.
L’agenzia delle entrate, con risoluzione nr. 93/E, semplifica la procedura per la chiusura delle partite iva inattive.
Ma andiamo per ordine; cosa prevede l’art. 23 L.111/2011?
I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell’articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto.
La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
In pratica, tale articolo ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di
€ 129 da effettuarsi entro novanta giorni (vale a dire entro il prossimo 4 ottobre) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.
Chi sono le partite Iva inattive?
A mente del comma 22, art 23, “ L’attribuzione del numero di partita IVA è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni o,
se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d’imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo”.
Modalità di pagamento con F24
Con la risoluzione 72/E dell’11 luglio 2011, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per consentire il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione dai titolari di partita IVA per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività ai sensi del citato articolo 35 del d.P.R. 633 del 1972 e sono state date indicazioni sulla modalità di compilazione del modello F24-Elementi identificativi:
Il codice tributo è “8110” denominato “Sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35, c. 3, del dPR 633/1972 – Sanatoria di cui all’articolo 23, c.23, d.l. n. 98/2011.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati :
- nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”
– il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;
– il campo “elementi identificativi” è valorizzato con la partita Iva da cessare;
– il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
– il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di cessazione dell’attività.
Semplificazione adempimenti
Con la risoluzione nr. 93/E dello scorso 21 settembre, l’Agenzia delle entrate semplifica gli adempimenti da sbrigare.
In particolare, non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle entrate, poichè i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24-Elementi identificativi (sia che vengano effettuati in modo telematico, sia presso banche o uffici postali) vengono acquisiti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Inoltre, non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) in quanto
l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 35 del dPR n. 633 del 1972.
La risoluzione chiarisce che “per fruire dell’agevolazione è necessario che il soggetto non abbia esercitato attività di impresa o di arti e professioni e non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, da indicare nel modello di pagamento.
In presenza delle condizioni richieste per la fruizione dell’agevolazione, con il versamento della sanzione sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento.
Nel caso in cui un contribuente ha cessato l’attività e, non presenta nè la dichiarazione di cessazione nè, aderiscono a quanto previsto dalla L. 111/2011, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando la sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.
Risoluzione Ag. entrate nr. 93/E del 21 settembre 2011;
Risoluzione Ag. entrate nr. 72/E dell’11 luglio 2011; Circolare nr. 41/E