Cessione dei bonus edilizi, dal 17 febbraio non sono più ammesse le cessioni a catena dei bonus edilizi quali superbonus, ecobonus, ristrutturazione, ecc.
Infatti, con il D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, il Governo ha fatto divieto di libera cessione dei crediti edilizi, prevedendo al contempo un periodo transitorio che copriva le cessioni effettuate e comunicate al Fisco fino al 16 febbraio. Per tali crediti, dal 17 febbraio è ammessa una sola e ulteriore cessione, mentre per gli altri crediti crediti neanche questa.
In attesa che il Governo apporti dei correttivi al decreto Sostegni, da oggi si inizieranno a vedere gli effetti negativi sul mercato superbonus con il conseguente possibile blocco dei cantieri.
Cessione dei bonus edilizi, blocco alla cessione dei crediti edilizi
Con l’intento di limitare le frodi nel mercato dei crediti edilizi, il Governo ha disposto che i contribuenti che beneficiano delle detrazioni, possono sì cedere il credito pari alla detrazione spettante, ex art.121 del D.L. 34/2020, però coloro che accettano la cessione non possono cederlo ulteriormente.
Infatti, tali soggetti cessionari possono solo utilizzare il bonus per pagare imposte e contributi. Difatti, l’utilizzo può avvenire solo in F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
In sostanza, i beneficiari delle predette detrazioni possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma questi ultimi non possono a loro volta cedere il credito acquistato; ciò vale anche per lo sconto in fattura praticato dai fornitori, i quali possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che, tuttavia, non possono procedere con ulteriori cessioni.
In sintesi, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.
Cessione dei bonus edilizi, periodo transitorio
Nel prevedere il blocco alle cessioni multiple, il Governo ha però previsto un’entrata in vigore graduale delle nuove norme. Infatti, i crediti che alla data del 16 febbraio 2022 sono stati oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, anche di più cessioni, tutte comunicate al Fisco entro la stessa data, possono essere oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L’ulteriore cessione potrà essere comunicata a partire dal 17 febbraio.
L’ulteriore cessione è ammessa solo per tali crediti ossia i crediti che alla data del 16 febbraio 2022 sono stati oggetto di opzione di sconto in fattura o cessione del credito. Opzioni, la cui relativa comunicazione è stata validamente trasmessa all’Agenzia delle entrate. A prescindere dal numero di cessioni avvenute alla suddetta data.
Per tutti gli altri crediti non è ammessa neanche la sola e ulteriore cessione; fatto salvo quanto specificato nel paragrafo precedente.
Ecco perché da oggi sarà pienamente operativo il blocco alle cessioni multiple.
Cessione dei bonus edilizi: i possibili rimedi del Governo
Intanto il Governo è già al lavoro per rivedere la norma in esame.
Infatti, in fase di conversione del D.L. 228/2021, decreto Milleproroghe (senza attendere quella del decreto Sostegni-ter), molto probabilmente sarà adottato un emendamento che ammette le cessioni a catena per le banche e gli altri intermediari sottoposti alla vigilanza della banca d’Italia.