Cambiano nuovamente le regole per la cessione del credito da bonus edilizi quali superbonus, ecobonus, bonus facciate, ecc. Infatti, il decreto n° 50/2022, cosiddetto decreto Aiuti, concede alle banche di cedere il credito ai propri clienti professionali anche prima della 4° cessione. Dunque, le banche avranno maggiore liberà nella gestione dei crediti.
Inoltre, in base ad una nuova FAQ dell’Agenzia delle entrate, una volta che il credito è stato accettato sulla Piattaforma Cessione crediti, questo potrà essere ceduto anche per singole rate. Non bisogna per forza cedere l’intero credito.
Queste novità dovrebbero consentire la ripresa del mercato della cessione dei crediti edilizi.
Cessione del credito superbonus e bonus edilizi: le novità nel decreto Aiuti
Le modifiche alle regole di cessione dei bonus edilizi, articolo 119 e 121 del decreto n° 34 del 2020, sono state numerosissime.
Ad interventi che restringevano le possibilità di cessione dei crediti, ne sono seguiti altri con i quali il Governo ha cercato di favorire la ripresa del mercato delle cessioni dei bonus.
Se i crediti edilizi non hanno sbocchi nel senso che nessuno li prende in carico, anche i lavori ad essi collegati subiscono un blocco o comunque un rallentamento. Se un contribuente vuole effettuare i lavori con lo sconto in fattura ma l’impresa non sa poi a chi cedere il relativo credito, è chiaro che i lavori non partiranno o comunque subiranno un forte ritardo.
Detto ciò, con il decreto Aiuti, il Governo cerca di dare una scossa alla cessione dei crediti edilizi.
Cessione del credito anche prima della 4° cessione
A tal fine, dispone che le banche potranno cedere il credito ai propri clienti professionali privati anche prima della 4° cessione. La 4° cessione era stata introdotta in precedenza dal D.L. 17/2022, cosiddetto decreto bollette, post conversione in legge.
Pertanto i clienti professionali sono quelli individuati all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 del 1958.
Dunque, i crediti potranno essere ceduti in favore di:
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- imprese di grandi dimensioni.
Cessione ammessa anche per singole rate
Tale importante novità si affianca ad un rilevante chiarimento pubblicato dall’Agenzia delle entrate la scorsa settimana.
Nello specifico, in una FAQ pubblicata sul proprio portale, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessione del credito può essere effettuata anche per singola rata. Ad esempio, il superbonus è una detrazione che può essere utilizzata in 5 (4 per le spese 2023) rate annuali di pari importo. La cessione del credito collegata a lavori per i quali spetta il superbonus , anche in sconto in fattura o cessione del credito, potrà essere effettuata per singole rate.
Dunque, una volta che il contribuente o chi per lui ha comunicato la cessione del credito o lo sconto in fattura all’Agenzia delle entrate, il credito per il totale è caricato sulla Piattaforma della cessione dei crediti. Sulla piattaforma, l’impresa o altro soggetto, conferma la cessione del credito effettuata dal contribuente.
Da qui, il credito che fa capo all’impresa o ad altro soggetto sarà suddiviso in rate annuali di pari importo. In base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.
A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.
Tali singole rate potranno essere oggetto di cessione anche separatamente. Dunque il detentore delle rate può decidere di cederne alcune e di utilizzarne altre, anche frazionate, in F24. Per pagare imposte e contributi.
Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate riguardano i crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.