Cessione del credito e sconto in fattura con visto di conformità per tutti i bonus edilizi e possibile applicazione di controlli preventivi. In sintesi sono queste le misure introdotte dal Dl 157/2021 (cosiddetto Dl Frodi), decreto con il quale il Governo cerca di porre un freno alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Soprattutto in riferimento alle opzioni di cessione e sconto ammessi per i vari bonus di cui sopra.
L’Agenzia delle Entrate, può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
Atteso a breve, un provvedimento ad hoc con cui l’Agenzia delle entrate disciplinerà le nuove procedure. Ecco i dettagli.
Cessione del credito e sconto in fattura bonus edilizi: visto di conformità per tutti i bonus
Per contrastare le continue frodi perpetrate ai danni dello Stato da parte di imprese e privati nelle operazioni di cessione o sconto in fattura dei vari bonus edilizi, il Governo ha introdotto un pacchetto di misure piuttosto articolato. Se fino ad oggi l’apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante la detrazione era richiesta solo per la cessione o per lo sconto in fattura superbonus 110, ora non sarà più così. Innanzitutto l’apposizione del visto di conformità non riguarderà più solo il superbonus 110 ma tutti gli altri bonus edilizi oggetto di cessione o sconto in fattura. Dunque ecobonus ordinario, sismabonus, bonus ristrutturazione ecc.
Nello specifico, il visto di conformità sarà richiesto anche nei seguenti casi:
- detrazione riportata in dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
- cessione del credito o sconto in fattura anche relativi agli altri bonus edilizi.
Attenzione, i tecnici abilitati sono tenuti ad asseverare la congruità delle spese sostenute per tutti i bonus edilizi. Dunque non solo per il superbonus.
Le nuove regole anche per i bonus in proroga
Tali regole sui applicano anche in riferimento alle spese/lavori effettuati dal prossimo anno in avanti.
Infatti, i vari bonus casa sono stati prorogati. O meglio saranno prorogati. Come da testo attuale del DDL di bilancio.
Nello specifico, è utile ricordare che sono prorogati fino al 31 dicembre 2024, i seguenti bonus casa:
- recupero del patrimonio edilizio o bonus ristrutturazione di cui all’art. 16-bis del Tuir, con aliquota al 50% anziché quella ordinaria del 36;
- l’ecobonus, art. 14 del D.L. n. 63/2013, detrazioni al 50-65-70-75% e il bonus edifici condominiali 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica;
- il sismabonus (compreso il sismabonus acquisti) al 50-70-75-80-85%, ex art. 16, D.L. n. 63/2013.
La proroga riguarda anche il bonus verde. Bonus non interessato dalle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito pari alla detrazione spettante.
Per il bonus facciate, la proroga opera fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, la detrazione scende dal 90% al 60%.
Cessione del credito e sconto in fattura bonus edilizi: controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate
L’estensione dell’obbligo di visto di conformità non è l’unica novità introdotta dal D.L. 157/2021.
Infatti, il Governo introduce anche dei controlli preventivi. Sulle opzioni di sconto in fattura e cessione de credito.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate, inoltre, potrà sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessioni del credito o sconto in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell’Amministrazione finanziaria; - ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe
tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; - ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni qui in esame.
Decreto-Legge 157/2021 – Dl Frodi in Gazzetta Ufficiale
Di seguito il testo del DECRETO-LEGGE n. 157 del 11 novembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche).
D.L. 157-2021 - Testo in Gazzetta Ufficiale (72,7 KiB, 334 hits)
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