Le regole sulla cessione del credito sono state oggetto di numerose modifiche che in molti casi sono state in vigore per poco tempo per poi essere sostituite da una nuova norma. Infatti, il Governo, con l’intento di limitare le numerose frodi ai danni dello Stato, ha adottato una serie di interventi che a volte avevano l’intento di dare una maggiore responsabilità a chi acquistava il credito o all’impresa che applicava lo sconto in fattura e a volte invece, avevano l’obiettivo di alleggerire i paletti introdotti in precedenza.
Questo perché, l’eccessiva regolamentazione e i continui cambiamenti normativi, hanno portato le banche e gli altri cessionari a bloccare l’acquisizione di nuove pratiche di cessione. Ciò ha comportato il rallentamento dei cantieri già avviati nonché il blocco all’avvio do nuovi lavori. Per sbloccare la situazione, di recente, il DL 115/2022, decreto Aiuti-bis, ha rivisto, limitandola, la responsabilità dei cessionari e dei fornitori ossia di coloro che acquistano il credito originariamente spettante al contribuente che ristruttura la propria casa con una delle agevolazioni previste dalla legge. Tali cessionari, risponderanno di un’eventuale illegittimità del credito, in concorso nella violazione con il contribuente, solo in caso di dolo o colpa grave.
Quando c’è dolo o colpa grave e rispetto a quali crediti opera la suddetta limitazione di responsabilità?
Ebbene, le risposte a tali domande sono state fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°33, con la quale l’Agenzia delle entrate ha anche indicato le istruzioni per correggere le comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura.
Le regole per la cessione del credito
A oggi, in base alle previsioni di cui l’art.121 del DL 34/2020, il credito edilizio può essere oggetto al max di 4 cessioni, di cui la prima è libera.
Nello specifico:
- il contribuente o l’impresa, può effettuare la prima cessione del credito nei confronti di chiunque, anche di un parente;
- la 2° e la 3° solo nei confronti dei soggetti c.d. qualificati: banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Appena la banca entra in possesso del credito, può decidere di effettuare la cessione dello stesso in favore dei propri correntisti (o correntisti della banca capogruppo) diversi dai consumatori finali. Difatti, è ammessa la cessione anche in favore di piccole imprese private o professionisti. Tali soggetti utilizzano il credito per pagare imposte e contributi in F24; non possono però procedere ad un’ulteriore cessione del credito.
La diligenza richiesta nella fase di accettazione del credito
Detto ciò, i cessionari ossia coloro che prendono il credito, hanno una specifica responsabilità. Infatti, nella circolare n° 23/2022, si ribadisce che tali soggetti debbano agire con specifica diligenza:
Occorre rilevare che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale. La sussistenza della diligenza è sempre esclusa nei casi di compartecipazione all’operazione illecita.
La diligenza posta in essere deve essere valutata sulla base dei seguenti indici:
- profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito: assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto; incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame; sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare; ecc.
- profili correlati alla normativa antiriciclaggio.
Tali elementi servono a valutare la dilegenza sposta in essere da chi acquista il credito. Per capire se c’è complicità nell’eventuale intento fraudolento di chi ha ceduto il credito.
Quali sono le novità nel decreto Aiuti-bis
L’art.33-ter del DL 115/2022, decreto Aiuti ha rivisto, limitandola, la responsabilità dei cessionari.
In particolare, chi rileva il credito, risponde dell’eventuale irregolarità dello stesso solo in caso di dolo o colpa grave. Tale limitazione di responsabilità vale solo laddove il credito è supportato da tutta la documentazione richiesta ex art.121 del DL 34/2020, decreto Rilancio.
Dunque serviranno:
- visto di conformità,
- asseverazione, nonchè
- tutte le attestazioni tecniche previste per le singole agevolazioni fiscali scelte dal contribuente.
Per i credito più vecchi, per quali ancora non c’erà l’obbligo di acquisire la suddetta documentazione (poi introdotta dal 12 novembre 2021 dal DL 157/2021, decreto Antifrode) il fornitore, solo lui, dovrà acquisire ora per allora la suddetta documentazione. Ciò vale anche per i lavori in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate con la circolare n° 33
Una volta detto che i cessionari rispondono dell’eventuale irregolarità dello stesso solo in caso di dolo o colpa grave, non rimane che capire quando si parla di dolo o di colpa grave.
Da qui, nella circolare n° 33 della scorsa settimana, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco che si parla di dolo, quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito.
Ad esempio laddove ” il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente”.
La colpa grave invece ricorre quando “il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta per legge.
Il concorso nella violazione degli intermediari finanziari, va valutato anche rispetto agli obblighi antiriciclaggio.
In sintesi, il decreto Aiuti-bis, rivede la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo o colpa grave.