Le banche potranno cedere i crediti edilizi acquisiti nel proprio portafoglio con maggiore libertà. Infatti, se fino ad oggi era ammessa la cessione del credito solo nei confronti dei propri clienti professionali, a breve vedremo cosa si intende per tali, grazie ad un emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto Aiuti, la cessione sarà ammessa anche in favore delle partite iva più piccole.
Aggiornamento: la Legge di conversione del Dl Aiuti (Legge 91 del 15 luglio 2022 pubblicata in GU) interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati. Si ammette inoltre l’allargamento del raggio d’azione per le cessioni, anche se il limite massimo rimane a 4. La quarta cessione potrà essere effettuata dalle banche a qualsiasi partita Iva diversa dal consumatore finale, quindi a chiunque eserciti attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. La norma ha effetto retroattivo, con l’obiettivo di sbloccare i vecchi crediti rimasti incagliati e liberare capienza fiscale presso le banche la proroga di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, del termine previsto per realizzare il 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche. Si confermano altresì le nuove regole relative alla Superbonus 110 villette e case unifamiliari.
Cessione dei crediti da bonus edilizi: le regole
Ad oggi, in base alle previsioni di cui all’articolo 121 del DL 34/2020, sono ammesse un numero massimo di cessioni pari a 4. La prima cessione è libera, dunque può essere effettuata nei confronti di privati, banche e altri intermediari. Le altre tre invece soggiacciono a vincoli piuttosto pesanti.
Infatti, le due cessioni ulteriori possono essere effettuate solo in favore di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Tali soggetti sono definiti, “soggetti qualificati“.
Le banche che hanno preso il credito, da prima, seconda o terza cessione, possono cederlo direttamente ai loro correntisti che siano “clienti professionali”. I correntisti non hanno possibilità di ulteriore cessione del credito acquisito.
Cessione verso clienti professionali
Dunque, fino ad oggi la cessione poteva essere effettuata nei confronti di soggetti “clienti professionali”.
Si intendono per tali, coloro che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri: (vedi allegato n° 3 alla delibera della Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307):
- banche;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
- altri investitori istituzionali;
- agenti di cambio;
- investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Anche le imprese di grandi dimensioni sono considerate clienti professionali. A tal fine, per impresa di grandi dimensioni si intende, un’impresa che presenta almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio: 20 000 000euro; fatturato netto: 40 000 000 euro; fondi propri: 2 000 000 euro.
Cosa cambia con la legge di conversione del decreto Aiuti?
Grazie ad un emendamento approvato in fase di conversione in legge del decreto Aiuti, le banche potranno cedere i propri crediti edilizi in favore di tutti i propri correntisti (correntista della banca cedente o della banca capogruppo) che non siano consumatori finali.
Da qui, la cessione potrà essere effettuata anche in favore di imprenditori individuali o professionisti, indipendentemente dal livello di fatturato conseguito. Dunque viene meno la condizione di impresa di grandi dimensioni come sopra individuata. Si ponga attenzione al fatto che la novità riguarderà anche i crediti per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti sia già stata comunicata al Fisco l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Dunque, anche i crediti che le banche hanno già in portafoglio.