L’Agenzia delle entrate ha aggiornato le istruzioni di compilazione della certificazione unica 2021 anche relativamente ai contribuenti forfettari. Con l’aggiornamento delle istruzioni, i compensi corrisposti ai percipienti in regime forfettario si dovranno indicare con un proprio codice ossia il codice 12. Fino allo scorso anno era necessario utilizzare il più generico codice 7.
Per le certificazioni uniche contenenti redditi che non possono essere dichiarate con la precompilata, come nel caso dei redditi corrisposti ai forfettari, c’è tempo fino al prossimo 31 ottobre per trasmetterle all’Agenzia delle entrate. Cadendo di domenica, per il 2021 la scadenza è spostata a giorno 2 novembre. Infatti i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Di seguito i codici da usare nella CU 2021 per i forfettari e le relative istruzioni di compilazione.
Certificazione Unica Forfettari
La certificazione unica deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
Nel quadro della certificazione unica “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, nel punto 6, occorre indicare la tipologia di redditi corrisposto.
Fino allo scorso anno, si utilizzava:
- il codice 7 nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
- il codice 8 nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.
I compensi corrisposti ai forfettari si indicavano con il codice 7. Dunque c’era un codice ad hoc per i contribuenti in regime forfettario. Anche per contribuenti in regime dei minimi si usava il codice 7. Il codice 8 era stato introdotto nel 2020 per differenziare i redditi non soggetti a ritenuta (codice 7), dai redditi esenti e dalle somme che non costituiscono reddito per il percettore.
CU 2021 Forfettari: esempio di compilazione
Ipotizzando che un contribuente in regime ordinario ha corrisposto ad un professionista in regime forfettario un compenso pari a 1.000 euro + 200 euro di spese anticipate, ex art.15 del DPR 633/1972, la compilazione della C.U. seguiva le seguenti indicazioni:
- con il codice 8 si indicavano le spese anticipate pari a 200 euro;
- con il codice 7 i compensi tassabili, ma non soggetti a ritenuta d’acconto, pari a 1.000 euro.
Dove riportare le somme corrisposte ai Forfettari
Una volta indicato il codice compenso, dove si riportano le somme corrisposte al contribuente forfettario?
Tali somme sono da indicare nel punto 7 dello stesso quadro sopra citato; nel punto 7 vanno altresì indicate le somme che per espressa disposizione di legge non sono assoggettate a ritenuta, ma costituiscono reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi.
Dunque nel punto 7 si indicano i compensi corrisposti ai fortettari. Già indicati al punto 4 dello stesso quadro “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.
Le novità per il 2021
Di recente, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato i codici da utilizzare nel punto 6 del quadro della certificazione unica “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.
Nello specifico, se in precedenza per indicare i compensi corrisposti ai forfettari si usava il codice generico 7 “erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta”, ora si deve usare il codice 12. Questo codice serve ad indicare “i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014”.
Nessuna novità per i contribuenti in regime dei minimi. I compensi a loro corrisposti dovranno continuare ad essere indicati con il codice 7.
Considerata la ricostruzione fatta finora, la compilazione della certificazione unica, punto 6, avverrà sulla base delle seguenti indicazioni:
- il codice 7 va utilizzato nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta (è da usare anche per i Minimi);
- il codice 8 deve essere indicato nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;
- codice 12 dovrà essere utilizzato per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.
Per le somme corrisposte ai contribuenti in regime dei minimi continua ad essere indicati con il codice 7.
La scadenza delle certificazione unica 2021
La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 16 marzo. Entro la stessa data del 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate. Utilizzando il modello “ordinario”.
Attenzione: la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione 770.
Tale termine coincide con la data 31 ottobre 2021. Cadendo di domenica, per il 2021 la scadenza è spostata a giorno 2 novembre. Infatti, i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.