Il contribuente che intende revocare la cedolare secca ma che a tal fine ha avvisato solo il locatario ma non il Fisco, può ricorrere alla c.d. remissione in bonis. Dunque, tale possibilità può essere riconosciuta a chi affitta la casa non solo quando si sceglie la cedolare secca ma si omettono gli adempimenti prescritti dalla Legge, ma anche quando si vuole tornare indietro scegliendo la tassazione ordinaria.
In sintesi, può essere così riassunto il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 530 del 28 ottobre 2022.
Cedolare secca, remissione in bonis: l’istanza di interpello
Un contribuente a novembre 2020, ha registrato un contratto di locazione abitativa (4+4) optando per la cedolare secca. La cedolare secca permette al locatore di assoggettare il canone di locazione a un’imposta sostitutiva che copre anche le ordinarie imposte di registro e di bollo (articolo 3, Dlgs 23/2011).
La sua intenzione era quella di revocare il regime della cedolare secca già con effetti dal periodo d’imposta 2021. Tuttavia, pur avendo comunicato la revoca al contribuente, non ha informato l’Agenzia delle entrate della revoca dell’opzione. Di conseguenza, non ha versato l’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento.
Da qui, considerando che la dichiarazione dei redditi 2022, redditi prodotti nel 2021, scadrà in data 30 novembre, ha chiesto al Fisco se è percorribile la strada della c.d. remissione in bonis, ex art.2 del DL 16/2012.
Tale possibilità è ammessa di norma solo se il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento (nel caso della cedolare secca, presentazione modello RLI) richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile (prossimo 30 novembre);
- versi contestualmente la sanzione di 250 euro, non compensabile né ravvedibile.
Il parere dell’Agenzia delle entrate: remissione in bonis anche in caso di revoca della cedolare secca
La scelta per la cedolare secca è vincolante per tutta la durata del contratto, tuttavia, come provvedimento dell’Agenzia del 7 aprile 2001, prot Prot. 2011/55394, è consentita la revoca dell’opzione per le singole annualità successive a quelle di applicazione se:
- effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro,
- relativa all’annualità di riferimento.
La revoca comporta il versamento dell’imposta di registro dovuta, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui termina la precedente annualità (articolo 17, comma 3, del Dpr n. 131/1986).
Detto ciò, è ammesso il ricorso alla remissione in bonis per sanare la tardiva presentazione del modello RLI per comunicare la scelta per la cedolare secca. Solo se il tardivo assolvimento non sia configurabile come mero ripensamento (circolare n. 47/2012).
Allo stesso modo, chiarisce ora l’Agenzia delle entrate, la remissione in bonis è ammessa anche per sanare la tardiva comunicazione della revoca dell’opzione per la cedolare secca.
Sempre se il contribuente ha avuto un comportamento coerente con la scelta e cioè se può provare
- di aver tempestivamente comunicato al conduttore la decisione di non avvalersi più del regime di favore e
- di non aver versato l’imposta sostitutiva relativa al secondo anno di locazione (anno a partire dal quale vorrebbe revocare la cedolare secca).
Per la revoca della cedolare secca, oltre a quanto visto nel paragrafo precedente (presentazione modello RLI+ sanzione di 250 euro) dovrà versare l’imposta di registro oltre a interessi e sanzioni. Rispetto alle sanzioni collegate all’imposta di registro, potrà ricorrere al ravvedimento operoso.