Cartelle esattoriali senza aggio sui pagamenti: con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 18 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che recepisce le novità contenute nell’ultima legge di bilancio che ha eliminato a partire dal 1° gennaio 2022, l’aggio dovuto dai contribuenti destinatari di cartelle esattoriali. Aggio che era dovuto a ristoro delle spese di gestione del servizio nazionale di riscossione.
Ecco cosa cambia già da gennaio 2022.
Cartelle esattoriali senza aggio: le novità nella Legge di bilancio 2022
La Legge n° 234/2021, Legge di bilancio 2022, al comma 15 e seg. interviene sull’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.
In particolare, il legislatore dispone che:
al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione, l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato (in relazione a quanto previsto dal sopra citato articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193).
Da qui, il contribuente non sarà più tenuto a versare il c.d. aggio di riscossione che invece graverà sul bilancio dello Stato.
L’aggio era pari:
- al 6% (3% a carico del contribuente debitore e il restante 3% a carico dell’ente creditore) con pagamento della cartella entro 60 gg dalla notifica,
- al 6% delle somme a debito, interamente a carico del contribuente, per le somme pagate trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, per le ipotesi di riscossione spontanea (articolo 32, Dlgs n. 46/1999), non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo.
Le novità introdotte dalla Legge di bilancio riguardano i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2022 in avanti. Rimane invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all’attivazione delle procedure di riscossione.
Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni già in essere.
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Cartelle esattoriali senza aggio sui pagamenti, istruzioni dell’Agenzia delle entrate
Alla luce di tali novità, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 18 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento.
Attenzione, il nuovo modello che non recherà più alcun riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore, verrà utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Resta fermo l’utilizzo del modello di cartella di pagamento approvato con provvedimento prot. n. 134363 del 14 luglio 2017 per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2021 indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 non sono più in vigore le misure straordinarie introdotte in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali. Misure adottate dai vari decreti emergenziali che si sono susseguiti durante la pandemia da Coronavirus, ancora in essere.
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