Laddove l’azienda concede al proprio dipendente uno sconto che permette di acquistare capi di abbigliamento della stessa società, tramite “carta sconti”, è esclusa l’imponibilità del compenso. L’esclusione opera qualora il prezzo pagato dai lavoratori supera quello pagato da soggetti legati con accordi franchising o di somministrazione e se l’abbuono, non cumulabile, non supera quello applicato alla generalità della clientela in alcuni periodi dell’anno. Questo perché non vi è alcun sconto fiscalmente rilevante. Infatti, le caratteristiche della carta, ossia nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile, consentono di considerarla un mero strumento tecnico utilizzato per fruire dello sconto.
A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 221 del 29 marzo 2021.
Redditi di lavoro dipendente: il regime fiscale
L’art. 51, co. 1, del TUIR dispone che:
- “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Tale disposizione sancisce, quale principio base, l’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. In altre parole, assoggetta a tassazione, in generale, tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro.
Rientrano, quindi, nell’ambito della retribuzione corrisposta in denaro, anche quei “vantaggi economici” che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa. Si ci riferisce, in altre parole, ai compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro.
Il valore normale del reddito da lavoro dipendente
Come chiarito dal Ministero delle Finanze con circolare 23 dicembre 1997, n. 326, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto gratuitamente.
Nel caso di specie, il prezzo pagato dai dipendenti della Società istante è superiore a quello pagato dai soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione. Pertanto, il prezzo pagato dal lavoratore dipendente non si configura quale corrispettivo simbolico che maschera l’erogazione di una retribuzione.
Inoltre, lo sconto praticato ai dipendenti non supera quello applicato, in alcuni periodi dell’anno, agli altri clienti. Tra l’altro, non può essere cumulato con altre iniziative commerciali analoghe adottate in favore della clientela.
Carta sconto al dipendente: regime fiscale applicabile
Sulla base delle predette considerazioni, nella fattispecie rappresentata non si ravvisa alcuno “sconto” fiscalmente rilevante, né materia fiscalmente imponibile. Questo perché il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d’uso.
La rilevanza fiscale dello sconto applicato sul prezzo dei capi di abbigliamento acquistati dai dipendenti della società genererebbe infatti, una disparità di trattamento tra i clienti.
Infine, la circostanza che lo sconto è riconosciuto al dipendente attraverso la “carta sconto“, secondo l’Agenzia delle Entrate non osta all’irrilevanza fiscale del “vantaggio economico”. Infatti, le caratteristiche della card, ovvero l’essere nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato, consentono di configurare la carta quale mero strumento tecnico attraverso il quale viene consentita la fruizione dello sconto.