Il buono sconto riconosciuto dal supermercato in favore dei propri clienti, va a ridurre la base imponibile Iva nel momento di utilizzo dello stesso. Il buono opera quale riduzione del prezzo pari al valore facciale dello stesso buono che il cliente esibisce alla cassa. La riduzione è riproporzionata, ad abbattimento dell’imponibile, sui prezzi dei singoli prodotti acquistati dal cliente.
Possono essere così riassunte le indicazioni contenute nella risposta n° 341/2023, con la quale l’Agenzia delle entrate ha dato riscontro ad un’impresa della grande distruzione circa il trattamento ai fini Iva dei buoni spesa emessi dalla stessa in favore dei propri soci o clienti.
Buoni sconto del supermercato e Iva: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate nella riposta n°341/2023
La risposta n°341/2023 prende spunto da apposita istanza di interpello. In particolare, un’impresa della grande distribuzione ha avviato una specifica attività promozionale a favore dei propri soci e clienti. L’attività promozionale prevede che a fronte di una soglia di spesa minima, ovvero di una soglia di spesa massima o anche senza soglia, emette buoni di importo determinato spendibili presso i propri punti vendita.
Il buono spesa può avere sia forma cartacea che digitale (ad esempio buono spesa inviato per email) o anche essere erogato in modalità cash back sulla carta dei soci.
In fase di distribuzione del buono, a fronte di un unico scontrino possono essere consegnati massimo 3 buoni spesa, allo stesso modo, in fase di redemption, sono cumulabili massimo tre buoni a fronte di un unico scontrino. I buoni sono, inoltre, utilizzabili in un arco temporale definito.
Detto ciò, l’impresa ha chiesto di sapere quale siano i risvolti Iva legati all’utilizzo del buono da parte dei clienti e dei soci del supermercato.
Nello specifico, l’Istante chiede se, con riferimento al caso di specie, i buoni spesa (valore facciale al netto dell’IVA) vadano considerati, in sede di utilizzo, quali decurtazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’IVA, oppure quale non decurtazione della stessa.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Innanzitutto l’Agenzia delle entrate conferma l’indirizzo proposto dall’istante in base al quale, per i suddetti buoni non opererebbe la disciplina di cui all’art. 6bis e ss. del DPR n. 633 del 1972 in tema di voucher monouso e multiuso.
A tal proposito la la Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 (cd ”Direttiva voucher”) ha regolamentato a livello unionale la disciplina IVA dei cd ”voucher” o ”buoni corrispettivi”, modificando, con l’inserimento degli articoli 30bis, 30ter, 73bis, 410bis e 410ter, la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.
Tale novità è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 141 del 2018, che ha aggiunto al d.P.R. n. 633 del 1972 gli articoli da 6bis a 6quater e il comma 5bis dell’articolo 13.
In base all’art.6-bis, elementi essenziali di un buono corrispettivo, sono:
- l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
- l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa,
- l’identità dei potenziali fornitori.
Elementi non ravvisabili tutti in riferimento ai c.d. buoni sconto in esame; posto che i c.d. buoni sconto, strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi, non danno diritto a ricevere detti beni o servizi (considerando la Direttiva voucher e relazione illustrativa al d.lgs. n. 141 del 2018).
Da qui,
nonostante la denominazione di ”buono spesa”, i buoni in esame presentano, ai fini IVA, le caratteristiche e producono gli effetti dei buoni sconto, la cui finalizzazione è la riduzione del prezzo di acquisto.
Di conseguenza non si applica la disciplina sui voucher, trattandosi di strumenti, i buoni sconto, che consentono essenzialmente di ottenere una riduzione del prezzo di acquisto di beni che sono individuati solo al momento del successivo acquisto; successivo rispetto al momento di emissione del buono stesso legato ad un precedente “scontrino di acquisto”.
Conclusioni
Dunque, ai fini Iva, si devono distinguere due differenti situazioni:
- La prima, che corrisponde al caso in cui gli sconti sono immediatamente applicabili all’atto del pagamento; in tale caso, lo sconto sarà applicato direttamente in fattura e riduce la base imponibile Iva.
- La seconda, quando le condizioni contrattuali prevedono l’applicazione di sconti/ abbuoni, successivamente all’emissione della fattura. In tali casi il cedente deve emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, una nota di credito nei confronti del cliente.