Con l’introduzione delle norme volte a tutelare i diritti e gli interessi delle coppie di fatto, in molti si sono subito chiesti quali sarebbero stati gli effetti di tale regolamentazione sulla spettanza delle agevolazioni fiscali di norma riconosciute ai coniugi, ai familiari conviventi, ecc.
Ad esempio, sui bonus edilizi per le coppie di fatto, pur in mancanza di norme ad hoc, l’Agenzia delle entrate ha già fornito diverse indicazioni operative.
Nella circolare n°28/E, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di tornare sull’argomento chiarendo ancora meglio i requisiti e gli adempimenti che le coppie di fatto devono porre in essere per ristrutturare la propria casa con il bonus ristrutturazione.
Ecco tutti i chiarimenti forniti.
Il bonus ristrutturazione: cos’è e come funziona in breve
I lavori per i quali è possibile ottenere il c.d. bonus ristrutturazione sono elencati espressamente all’art.16 bis del DPR 917/86, TUIR.
Ad esempio, la detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 euro, spetta per lavori quali:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuata sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuata su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie di lavori sopra indicati e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- cablatura degli edifici,
- contenimento dell’inquinamento acustico;
- miglioramento risparmio energetico;
- riduzione de rischio sismico,
- ecc.
Possono accedere alla detrazione sia i proprietari dei suddetti immobili sia coloro che li hanno a disposizione sulla base di un titolo idoneo che sia: un contratto di locazione, comodato, usufrutto, ecc.
Le regole per le coppie di fatto
Come anticipato in premessa, anche le coppie di fatto possono sfruttare il bonus ristrutturazione e gli altri bonus edilizi per rimettere a nuovo la propria casa.
Infatti, dal 2016 (anno nel quale è stata approvata la c.d. Legge Cirinnà”, legge n°76/2016), per le spese sostenute a partire dallo stesso anno, le coppie di fatto hanno diritto al bonus ristrutturazione. Anche in sconto in fattura o cessione del credito.
Nella circolare n°28/E del 28 luglio, viene ribadito che:
la detrazione spetta al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza che si esplica ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.
In particolare, se sostiene le spese per i lavori, il convivente di fatto può sfruttare il bonus ristrutturazione al pari di un familiare convivente.
Duque, via libera ai bonus edilizi, anche laddove la casa oggetto di lavori nella quali si esplica il rapporto di convivenza, sia diversa dall’abitazione principale della coppia.
La stabile convivenza, condizione necessaria per parlate di coppia di fatto, può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000.