L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la Risoluzione numero 76/E del 5 ottobre con la quale fornisce importanti chiarimenti in merito al regime fiscale agevolato, conosciuto anche come bonus lavoratori impatriati, ovvero del Regime speciale di tassazione per l’attrazione di capitale umano in Italia.
In modo particolare le Entrate, rispondendo ad un interpello, specificano che il regime agevolato di ci sopra può essere fruito anche per i lavoratori rientrati in Italia dopo un periodo di attività lavorativa prestata all’estero in posizione di distacco. Ma vediamo più nel dettaglio cosa dice la risoluzione e quali sono i vantaggi fiscali previsti dal bonus lavoratori impatriati.
Bonus lavoratori impatriati ai distaccati all’estero, ecco i dettagli
Con uno specifico interpello una società richiede di conoscere il parere dell’Agenzia in merito ad una richiesta di un lavoratore rimpatriato al termine di un periodo lavoratori presto in posizione di distaccato all’estero per lo stesso datore di lavoro. Il dipendente in questione chiede di potere fruire, per l’anno 2016 e successivi, del regime fiscale agevolato (conosciuto per semplicità come bonus lavoratori impatriati), previsto dall’articolo 16, comma 2, del D. Lgs. n. 147 del 2015. L’azienda quindi, in qualità di sostituto d’imposta del lavoratore, chiede di avere chiarimenti in merito.
L’istante chiede l’interpretazione della norma ponendo attenzione alla limitazione posta dal paragrafo 3.1 della Circolare n. 17/E del 23 Maggio 2017 della stessa Agenzia; in questa si esclude dall’accesso al beneficio i lavoratori che decidono di rientrare in Italia da distacchi all’estero
in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma.
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La soluzione prospettata dal datore di lavoro
Nel caso specifico tuttavia vi è stato un susseguirsi di incarichi anche dirigenziali che hanno portato il lavoratore a rimanere per lunghi periodi all’estero, intervallati da incarichi nelle sedi italiane. L’azienda prospetta quindi che il lavoratore potrebbe avere diritto all’agevolazione perchè in possesso delle seguenti caratteristiche, personali e fiscali:
- non ha avuto la residenza in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti l’impatrio;
- successivamente ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, del TUIR;
- si è impegnato a rimanere in Italia per almeno 2 anni;
- attualmente presta la propria attività lavorativa in misura prevalente nel territorio dello Stato;
- ha un ruolo direttivo, con requisiti di elevata qualificazione;
- è in possesso di un titolo di laurea ed ha svolto attività di lavoro dipendente all’estero per almeno 24 mesi.
Tutte caratteristiche tipiche del lavoratore impatriato che può usufruire del regime fiscale agevolato. In considerazione di tutto questo l’interpellante considera che la posizione del dipendente sia idonea all’applicazione dell’agevolazione fiscale, che consiste, per chi si trasferisce dall’estero in Italia, in una detassazione del 50% del reddito di lavoro dipendente e autonomo per un periodo fino a cinque anni.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate fornisce il suo parere sulla questione partendo dal presupposto che la ratio della norma è quella di incentivare il rientro nel nostro Paese dei lavoratori in possesso di specifiche qualifiche professionali atte a favorire la crescita culturale, economica e scientifica dell’Italia.
E’ chiaro che l’articolo 16 del D. lgs 147/2015 non disciplina specificatamente la figura del lavoratore distaccato all’estero che decide poi di rientrare in Italia e anzi la esclude nella Circolare n. 17/E del 23 Maggio 2017.
Va altresì sottolineato che la posizione restrittiva adottata nella circolare n. 17/E del 2017 è finalizzata a scoraggiare un uso strumentale dell’agevolazione, in quanto non in linea con la caratteristica attrattiva della norma.
Tuttavia la suddetta Circolare del 2017 non preclude la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui, come in questo caso, il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del
distacco, ma sia determinato da altri elementi in linea con la ratio dell’agevolazione.
L’Agenzia fa un esempio specifico di un lavoratore il cui distacco all’estero viene più volte prorogato; finendo quindi per affievolire i suoi legami con l’Italia (ad esempio forma famiglia all’estero). Al suo rientro in Italia dopo il distacco il lavoratore assume nuovi incarichi, anche se con la medesima azienda, anche in virtù delle maggiori conoscenze acquisite durante la sua permanenza all’estero.
In questi casi quindi è evidente che l’impatrio del lavoratore finisce per “favorire la crescita culturale, economica e scientifica dell’Italia”; per questa ragione anche se proviene da un distacco, lo stesso potrà usufruire del bonus lavoratori impatriati. Nel caso specifico il regime agevolativo può essere fruito dal 2016, ossia dall’anno di acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato.
RISOLUZIONE N. 76/E Agenzia delle Entrate – Agevolazioni fiscali per impatrio di lavoratori
Alleghiamo infine la risoluzione in argomento per una completa lettura ed analisi del documento di prassi fiscale.
RISOLUZIONE N. 76/E - Agenzia Entrate (85,2 KiB, 530 hits)
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