Oltre che nel 730, sua destinazione naturale, il nuovo bonus Irpef può essere indicato nel prossimo modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020. Il nuovo bonus taglio del cuneo fiscale ha preso il posto del c.d Bonus Renzi a partire dal 1° luglio 2020 sempre con l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in capo al lavoratore dipendente. Dunque con effetti già dallo scorso periodo d’imposta 2020.
Da qui i dichiarativi 730 e modello Redditi sono stati adeguati dall’Agenzia delle entrate per consentire l’indicazione non solo del nuovo bonus, ma anche dell’ulteriore detrazione riconosciuta a coloro che non rispettano i requisiti per beneficiare del bonus.
Trattamento integrativo e ulteriore detrazione
Il D.L. 3/2020 ha introdotto un trattamento integrativo (nuovo Bonus Irpef) e un’ulteriore detrazione Irpef. Rispettivamente all’articolo 1 e 2 del decreto citato.
Il trattamento integrativo prende posto del c.d Bonus Renzi (bonus 80 euro), già con decorrenza dallo scorso 1° luglio 2020.
Dunque per lo stesso anno:
- in riferimento al primo semestre trova ancora operatività il bonus Renzi;
- per il 2° trimestre il nuovo trattamento integrativo.
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente la cui imposta lorda dovuta sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti è riconosciuto un trattamento integrativo non tassabile:
- di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e
- a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.
Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
L’effettiva spettanza del trattamento integrativo è verificata in sede di dichiarazione dei redditi. Infatti è proprio in sede di conguaglio che il datore di lavoro verifica il rispetto dei requisiti reddituali richiesta dalla norma. Tenendo conto però dell’ulteriore detrazione prevista all’art.2 del D.L. 3/2020.
Infatti, al contribuente per il quale in sede di dichiarazione dei redditi è verificata la non spettanza del trattamento integrativo potrebbe essere riconosciuta l’ulteriore detrazione.
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L’ulteriore detrazione: se non spetta il nuovo bonus Irpef
L’articolo 2 del decreto legge n. 3 del 2020 ha previsto una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche. L’ulteriore detrazione spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni, e ai titolari di specifiche categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
L’ulteriore detrazione spetta nei seguenti importi annuali:
- 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
In pratica, l’importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
I soggetti beneficiari dell’ulteriore detrazione sono gli stessi di quelli ammessi al trattamento integrativo ma che non rispettano i requisiti reddituali per accedervi.
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Soggetti beneficiari del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione
I soggetti beneficiari del trattamento integrativo/ulteriore detrazione, sono i titolari di redditi di lavoro dipendente con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati nonchè i titolari di redditi equiparati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50 del TUIR). Il riferimento è ai redditi quali:
- i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (lettera a) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR);
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (lettera b) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR);
- le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (lettera c) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR);
- le prestazioni derivanti dall’adesione a forme pensionistiche complementari (lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR);
- ecc.
Modello Redditi 2021: come compilare il quadro RC
Considerato che sia il trattamento integrativo che l’ulteriore detrazione spettano con decorrenza 1° luglio 2020, l’Agenzia delle entrate ha adeguato sia il modello Redditi sia il 730. Soffermiamoci sul modello Redditi, la cui compilazione potrebbe risultare più articolata rispetto a quella del 730.
L’ulteriore detrazione può essere indicata nel rigo RN7 in cui è previsto un campo ad hoc, “ulteriore detrazione”. Difatti si tratta di una detrazione pura che opera direttamente sull’imposta dovuta, quadro RN.
Sia il trattamento integrativo sia l’ulteriore detrazione impattano con le agevolazioni previste per i ricercatori e docenti universitari nonchè con quelle in essere per i lavoratori impatriati, ex art. 16 del D.Lgs 147/2015.
Infatti, alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi in base alle suddette agevolazioni. Agevolazioni che consistono in una detassazione dei redditi prodotti in Italia.
Da qui, il modello Redditi è stato integrato con i righi RC6 e RC14 con nuovi campi dove inserire le informazioni necessarie al calcolo delle agevolazioni, tra cui:
- i giorni di lavoro del primo e del secondo semestre (RC6 colonne 3 e 4),
- il trattamento integrativo erogato o non erogato a seconda del codice indicato (RC14 colonne 3 e 4),
- la quota esente del reddito dei lavoratori impatriati (RC14 colonna 6), nonché
- i dati necessari per l’applicazione della clausola di favore prevista dall’articolo 128 del D.L. 34/2020, decreto “Rilancio (RC14 colonne 7, 8 e 9).
Clausola di favore in base alla quale il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione, per il solo 2020, spettano anche laddove il reddito conseguito è inferiore alla detrazione spettanti, ex art 13 comma 1 del TUIR.
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