Con messaggio numero 5661 del 27 giugno l’Inps ha fornito ulteriori indicazioni operative, sia al cittadino che alle sedi periferiche circa il bonus Irpef di 80 euro, di cui all’art. 1 decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. “riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”.
Facendo seguito alla Circolare numero 67 dello scorso 29 maggio l’Inps quindi fa il punto della situazione, indicando come viene calcolato il bonus irpef di 80 euro e quando sarà pagato agli aventi diritto.
Leggi anche: Bonus Irpef di 80 euro: come si applica
A chi spetta il Bonus Irpef di 80 euro
Come previsto dalla norma, il credito di imposta deve essere riconosciuto in via automatica dal sostituto di imposta senza bisogno di una richiesta esplicita. Quindi la stessa regola vale anche per l’Inps relativamente alle prestazioni di disoccupazione quali ASpi e mini-ASpi, mobilità indennizzata, maternità, alcuni pensionati aventi diritto ecc.
Restano escluse alcune tipologie di prestazioni a sostegno del reddito di seguito indicate:
- Le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata di cui all’art. 17 del T.U.I.R.:
- TFR Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982;
- TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
- Una Tantum co.co.pro di cui all’art. 2 commi 51 e ss. della legge n. 92/2012;
- Pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 4.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all’art. 17 del T.U.I.R.
- Pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione. Vi sono alcune ipotesi in cui in base alla normativa vigente è previsto il pagamento anticipato dell’indennità al fine di incentivare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo dell’assicurato. Rientrano in tali ipotesi:
- l’anticipazione dell’ indennità ASpI e Mini ASpI (art. 2, comma 19 della legge n. 92/2012);
- l’anticipazione dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 5 della legge n. 223/1991);
- l’anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U. per avviare l’autoimpiego (D.I. 28 maggio 1998);
- l’anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi.
Riconoscimento e pagamento del credito
Il riconoscimento del credito viene effettuata centralmente dall’Inps e non dalle sedi periferiche e avverrà automaticamente, come detto in precedenza, utilizzando tutti i dati a disposizione dell’Istituto.
- Per le prestazioni a sostegno del reddito si utilizzerà sia il calcolo del reddito previsionale sia quello a consuntivo. Il pagamento verrà effettuato centralmente mediante una procedura predisposta appositamente allo scopo. Il primo pagamento sarà effettuato entro la fine del mese di giugno 2014. Sarà comunque riconoscibile dalla dicitura “Credito ai sensi dell’art.1 D.L. 66/2014” così come avviene per le buste paga.
- Per i soggetti pensionati e per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione aventi diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, per ragioni tecniche, il bonus viene erogato a partire dalla rata di luglio 2014. L’importo è evidenziato nel database delle pensioni delle gestioni private nel campo Gp8 con il codice 862 = Bonus 80 euro – cong. credito.
- I dipendenti dell’Inps troveranno il bonus direttamente in busta paga.
Comunicazioni di rinuncia o richiesta concessione del credito
Fermo restando che il calcolo e la corresponsione del bonus irpef avvengono automaticamente, gli interessati potranno comunque comunicare all’Inps eventuali rinunce o richieste di concessione nei casi in cui ritengano di avere ulteriori dati in loro possesso.
In particolare è stato previsto il modulo Mod. CUD Bonus Irpef – SPR150, che alleghiamo a fondo articolo, proprio per dare comunicazione all’Inps nei suddetti casi indicati dall’Inps:
- gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all’INPS che provvederà a recuperare il credito eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano, contestualmente, titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a darne comunicazione all’Istituto che non riconoscerà il credito;
- gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (es. la Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati non eccedano la soglia massima prevista dal comma 1-bis dell’art 13 del T.U.I.R. per la concessione del credito, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.
Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo comunque alla lettura del messaggio numero 5661 del 27 giugno e della Circolare numero 67 dello scorso 29 maggio che alleghiamo di seguito.
Dl 24 aprile 2014, n. 66 - Circolare Inps (1,2 MiB, 4.316 hits)
Messaggio numero 5661 del 27-06-2014 (1,0 MiB, 1.772 hits)
Modulo Mod. CUD Bonus Irpef - SPR150 (535,6 KiB, 2.394 hits)