Il bonus facciate spetta a condizione che l’edificio per il quale si richiede la detrazione si trovi nelle zone A o B o in zone ad esse equiparabili sulla base della normativa regionale o comunale, fermo restando i parametri fissati a livello nazionale. Ad esempio rientra nella zona A o in una zona ad essa equiparabile, le parti del territorio con agglomerati urbani di che rivestono carattere storico o artistico. L’equiparazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
A tali condizioni, ossia in presenza delle certificazioni urbanistiche, è possibile richiedere il bonus per la ristrutturazione delle facciate degli edifici.
L’Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso con la risposta ad interpello n° 23 dell’8 gennaio 2021 che trovate allegata a fondo pagina.
Bonus facciate: cos’è
Il bonus facciate consiste in una detrazione Irpef delle spese sostenute per specifici lavori che interessano le pareti esterne dell’edificio. Grazie al bonus è possibile scaricare dalle “tasse” il 90% della spesa sostenuta. La detrazione del 90% spetta sull’intera spesa e non sono previsti limiti in tal senso.
In particolare, le spese devono essere sostenute per interventi di:
- pulitura e tinteggiatura esterna delle pareti;
- su balconi, ornamenti e fregi, anche di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache della facciata con miglioramenti dal punto di vista termico o che interessano il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva.
In sintesi è agevolato, il recupero o il restauro della facciata esterna dell’edificio.
Sono agevolate anche le spese direttamente o indirettamente connesse all’intervento per il quale si richiede la detrazione.
Si pensi ad esempio alle perizie, sopralluoghi effettuati dai geometri, architetti ecc. Anche l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali o ancora le spese per ottenere dal comune i titoli edilizi abilitativi per i lavori da eseguire. Certo ci sono alcuni lavori che rientrano nell’edilizia libera altri che invece richiedono autorizzazioni ad hoc.
Detrazione fiscale facciate: l’alternativa della cessione e dello sconto
Il bonus sfacciate deve essere indicato in dichiarazione dei redditi. Le spese sostenute nel 2020 andranno riportate nel 730/2021, quadro E o nel modello Redditi 2021, quadro RP. Sono agevolate anche le spese 2021. Ciò è possibile grazie all’intervento della Legge di bilancio 2021 che ha appunto prorogato la validità del bonus.
Naturalmente se anziché detrarre la spesa decido di cedere la detrazione o di richiedere lo sconto in fattura, in dichiarazione non dovrò indicare alcunché. La possibilità della cessione o dello sconto in fattura è stata ammessa dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio.
Lo stesso decreto che ha introdotto il superbonus 110%.
La cessione può essere effettuata in favore di un soggetto terzo che non è per forza l’impresa che esegue i lavori. E’ possibile cedere la detrazione anche in favore di un’impresa che non ha nulla a che vedere con i lavori o verso banche e altri intermediari finanziari. La cessione può avvenire anche verso i propri familiari.
Ad ogni modo si sta creando un vero e proprio mercato delle varie detrazioni, superbonus 110%, ristrutturazione edilizia, bonus facciate ecc.
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Requisiti degli edifici agevolati
La detrazione spetta a condizione che l’edificio sia collocato in precise zone del territorio comunale.
Infatti, la normativa di riferimento, Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020, dispone al comma 219 che gli edifici devono essere situati:
in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
In particolare, in base all’articolo 2 del decreto citato, sono classificate «zone territoriali omogenee:
- le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (zone A);
- le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2» (zona B).
Di conseguenza, sono esclusi gli edifici che si trovano in zone diverse da quelle appena viste.
Ad esempio quelle rientranti nelle zone “D” ossia destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali.
Proprio sulle zone territoriali ammessa al bonus facciate si è espressa l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 23 dell’8 gennaio 2021.
Interpello Ag. Entrate n. 23 dell'8 gennaio 2021 (164,6 KiB, 1.825 hits)
Bonus facciate, zona A o B: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La risposta n° 23/E del 2021, prende spunto da apposita istanza di interpello. Interpello di un contribuente che vuole ricorrere al bonus facciate per un immobile situato in parte in “zona di completamento B3” e per la restante superficie in zona “attività terziarie”. L’intero edificio, a parere dell’Istante, presenta le caratteristiche funzionali, tipologiche e d’uso di quelli presenti zona di completamento B3″. Differendosi in tutto dagli immobili aventi le caratteristiche tipiche di quelli ad uso terziario.
Detto ciò, l’Agenzia ha ribadito che Il bonus facciate del 90% spetta a condizione che l’edificio per il quale si richiede la detrazione si trovi in zone “A” o “B” o in zone ad esse equiparabili sulla base della normativa regionale o comunale. L’equiparazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Da qui, il decreto che individua le varie zone “A”, “B” ecc, identificando “le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia e le distanze tra edifici”, rappresenta un parametro di riferimento su tutto il territorio nazionale.
I comuni pur dovendo tenere conto dei sudditi limiti nazionali, possono non procedere con la suddivisione in zone e la conseguente denominazione fissata a livello nazionale. Fermo restando i parametri tecnici del decreto 1444/1968.
Di conseguenza, per ottenere il bonus facciate, gli edifici oggetto dei lavori devono trovarsi in zone che:
- indipendentemente dalla loro denominazione,
- siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali “A” o “B” individuate dal citato decreto n. 1444 del 1968.
L’equipollenza deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate degli enti competenti.
In presenza di tale equipollenza è possibile ottenere il bonus facciate.