Sì al sismabonus e al bonus facciate anche per la società estera che effettua interventi agevolabili su un proprio immobile sito in Italia. Questo perché la titolarità del reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile permette di rispettare i requisiti richiesti dalle rispettive norme agevolative. Entrambe le agevolazioni possono essere fruite da tutti i contribuenti a prescindere dalla residenza nel territorio.
In sintesi, è questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 550 del 7 novembre.
Ecco i dettagli.
Sismabonus e bonus facciate, quali sono le ultime novità
Sismabonus e bonus facciate sono disciplinate, rispettivamente, dall’articolo 16, comma 1-quater del Dl n. 63/2013, e dall’articolo 1, commi da 219 a 224, n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).
Si tratta di agevolazioni che spettano non solo su immobili residenziali ma anche per quelli destinati ad uso diverso. Ad esempio, le detrazioni possono essere sfruttate anche dalle imprese per gli immobili in proprio possesso, poco importa se si tratta di immobili strumentali ossia di immobili senza i quali l’attività non può essere svolta.
Infatti, come da risoluzione n°34/e 2020 sul sismabonus (vedi anche circolare n°2/2020 per il bonus facciate):
non è posto alcun vincolo di carattere oggettivo o soggettivo, la detrazione include i titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, siano essi “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
La norma del bonus facciate e del sisma bonus, fa riferimento solo al concetto di edificio. Dunque, l’impostazione è diversa rispetto al superbonus che invece premia interventi su edifici residenziali. Solo in alcuni casi, imprese e professionisti possono sfruttare il superbonus ossia per gli immobili che seppure rientranti tra quelli esclusi, fanno parte di un edificio condominiale, e solo per i lavori effettuati sulle parti comuni.
Agenzia delle Entrate, cosa dice la risposta n° 550/2022
La risposta dell’Agenzia delle entrate prende spunto da apposita istanza di interpello.
Nello specifico, una società estera proprietaria in Italia di un immobile unifamiliare di categoria catastale A/8, vorrebbe ristrutturare lo stesso immobile, sfruttando il sismabonus ordinario e il bonus facciate. Ciò, considerato che la proprietà dell’immobile permette di ricondurre alla suddetta società un reddito fondiario prodotto in Italia.
Da qui, la richiesta all’Agenzia delle entrate della conferma sulla fattibilità dei lavori con i due bonus in esame.
Ebbene, secondo l’Agenzia delle entrate, in base alle indicazioni di cui alla circolare n°24/E 2020, le due detrazioni possono essere utilizzate a prescindere dalla residenza.
Tuttavia, coloro i quali sono titolari di soli redditi sottoposti a tassazione separata o a imposta sostitutiva e quelli che non possono fruire della detrazione poiché la relativa imposta lorda risulta assorbita da altre detrazioni o non risulti dovuta (ad esempio i no tax area), possono utilizzare la detrazione attraverso le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.
Nel caso specifico analizzato, l’Agenzia delle entrate ritiene che se l’istante proprietario del fabbricato su cui verranno realizzati i lavori, è titolare di reddito fondiario in Italia, in presenza degli altri requisiti, potrà usufruire dei due bonus edilizi.