Bonus facciate, documenti per visto di conformità: la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato una utile check-list della documentazione che il contribuente deve possedere ai fini del visto di conformità sulla cessione/sconto in fattura. La documentazione deve essere verificata dal professionista che rilascia il visto di conformità ma deve essere conservata dal contribuente per porsi al riparo da eventuali controlli del Fisco.
Ecco tutta la documentazione da conservare.
Visto di conformità per il bonus facciate: cos’è
Il D.L. 157/2021, decreto “Antifrode”, ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese sostenute anche per i bonus edilizi diversi dal superbonus. Laddove sia esercitata l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante. Opzioni che devono essere comunicate al Fisco entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Il visto di conformità riguarda le comunicazioni trasmesse a partire dal 12 novembre in avanti. Data di entrata in vigore del decreto “Antifrode”.
Tutto quanto detto finora, vale anche per il bonus facciate.
Anche per il bonus facciate, il visto di conformità per l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente ai Bonus diversi dal Superbonus è rilasciato dai medesimi soggetti autorizzati ai fini del Superbonus (circolare 16/2021).
Bonus facciate, documenti per visto di conformità
Proprio in merito al visto di conformità bonus facciate, la Fondazione Nazionale Commercialisti, ha predisposto una check-list sulla documentazione da verificare. Ai fini dell’apposizione del visto di conformità. Nello specifico, si tratta di una vera e propria guida per i professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità utile per verificare se il contribuente possiede tutta la documentazione necessaria ai fini dell’apposizione del visto.
La documentazione deve essere verificata dal professionista che rilascia il visto di conformità ma deve essere conservata dal contribuente anche per porsi al riparo da eventuali controlli del Fisco.
La documentazione da conservare
Nella check-list è indicata sia documentazione di carattere amministrativo sia di carattere più tecnico. A secondo delle peculiarità dell’intervento effettuato.
Rientrano tra i documenti da esibire a chi rilascia il visto ed eventualmente al Fisco:
- visura catastale;
- domanda di accatastamento o, in assenza di quest’ultima, ricevute di pagamento dei tributi locali;
- copia stralcio del PRG dal quale si evince che l’immobile oggetto di intervento ricade in zona A o B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
- documentazione idonea a consentire di verificare la visibilità delle facciate dalla strada o da suolo ad uso pubblico ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai lavori;
- documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile (Atto di acquisto, contratto di locazione, comodato ecc.);
- copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dell’intervento e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi.
Ulteriore documentazione da esibire
Ulteriore documentazione riguarda le abilitazioni amministrative necessarie per eseguire i lavori. Dunque, a seconda dello specifico intervento eseguito: CIL, CILA, Scia ecc. Con relativa ricevuta di deposito. Laddove gli interventi rientrino nella c.d edilizia libera, è necessaria la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente. Nella dichiarazione deve essere indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente.
Come ovvio, è necessario esibire anche fatture e copia dei bonifici parlanti, ecc. Nonchè copia dei versamenti relativi ad oneri di urbanizzazione e altre spese collegate ai lavori.