L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la recente circolare n°28/E che ha fatto seguito alla circolare n° 24/e del 7 luglio scorso. In tal modo, è completata la guida sulle spese detraibili, deducibili e crediti d’imposta che possono essere inserite nel 730 o nel modello Redditi.
L’attenzione del Fisco è rivolta ai vari bonus edilizi che possono essere scaricati nella dichiarazione dei redditi 2022, con la quale il contribuente dichiara i redditi prodotti nel 2021.
La circolare fornisce un elenco completo della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità.
La circolare n° 28 del 25 luglio: bonus edilizi, documentazione in chiaro
Visto di conformità, asseverazioni, congruità dei prezzi, dichiarazioni sostitutive, sono alcuni dei documenti che a seconda dei casi possono essere necessari per indicare in dichiarazione dei redditi i vari bonus edilizi: superbonus, bonus facciate, bonus ristrutturazione, ecc.
Caf e professionisti chiamati ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi, devono verificare che il contribuente sia in possesso di tutta la documentazione richiesta per i vari bonus edilizi e che potrebbe essere oggetto di controllo da parte del Fisco.
I requisiti soggettivi richiesti per accedere ai vari bonus invece attestati dal contribuente con apposite dichiarazione sostitutive.
Capitolo superbonus, bonus facciate e altri bonus edilizi
Se il superbonus è indicato in dichiarazione dei redditi , 730 o modello Redditi, (il contribuente non ha optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito), la dichiarazione deve essere munita di visto di conformità. Inoltre è necessaria anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute e del rispetto dei requisiti tecnici dell’intervento. Il visto di conformità non serve solo laddove la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il suo datore di lavoro.
Per gli altri bonus edilizi, il visto di conformità e le asseverazioni servono solo in caso di sconto in fattura o cessione del credito .
Dunque se il bonus è indicato in dichiarazione dei redditi, non serve né il visto né l’asseverazione(sulle asseverazioni bisogna sempre tenere conto del contenuto del c.d. decreto asseverazioni, DM 6 agosto).
Detto ciò, le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al Superbonus:
- devono essere separatamente evidenziate nella fattura del professionista,
- poiché solo queste ultime sono detraibili.
Occorre, inoltre, suddividere le spese per il visto relativo al Superbonus in relazione alle diverse tipologie di interventi ammessi al 110 che concorreranno ai relativi massimali.
Tali indicazioni sono state ribadite dall’Agenzia delle entrate con la circolare di ieri.
Le dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente
Come anticipato in premessa, la circolare contiene l’elenco della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che il contribuente deve esibire e che i Caf o i professionisti abilitati devono verificare, per l’apposizione del visto di conformità.
A ogni modo, in sede di controllo documentale, potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.
L’Agenzia potrà in ogni caso controllare il contribuente in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali nonché le dichiarazioni sostitutive presentate dallo stesso (articoli 46 e 47 Dpr n. 445/2000).
A tal fine, in allegato alla circolare, c’è un fac-simile di dichiarazione sostitutiva con la quale il contribuente può attestare:
- la proprietà dell’immobile;
- il possesso di redditi imponibili in Italia;
- che l’immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o patrimoniale;
- ecc.
Le indicazioni fornite con la circolare in esame devono essere un punto di riferimento per contribuenti, Caf e professionisti.
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