Il Decreto Legge n. 39/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo, anche conosciuto come Decreto Agevolazioni Fiscali, ha introdotto una serie di novità per i bonus edilizi. La più importante, senza dubbio, riguarda la comunicazione dei dati la cui scadenza è fissata per il 4 aprile 2024, oltre la quale non si possono fare correzioni.
I contribuenti, inoltre, non avranno la possibilità di avvalersi della remissione in bonis. Ma non solo: il decreto ha previsto l’eliminazione, per i bonus edilizi, che ancora lo prevedevano, delle opzioni che prevedevano la cessione del credito o lo sconto in fattura al posto delle detrazioni. Fra le altre misure inoltre è stata prevista un’ulteriore proroga del Ravvedimento Speciale.
Ma soffermiamoci a capire cosa cambia per i bonus edilizi.
Bonus edilizi: addio allo sconto in fattura e alle cessioni
Il Dl n. 39/2024 va ad impattare direttamente sui bonus edilizi, andando ad eliminare, di fatto, per tutti gli interventi effettuati dopo la sua entrata in vigore – laddove fosse ancora applicato – la possibilità di scegliere per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in alternativa alle detrazioni.
Il CdM ha approvato questo intervento in seguito a quanto ha comunicato dall’ISTAT lo scorso 1° marzo 2024, quando è stato reso noto che la stima prevista per la spesa connessa al credito d’imposta Superbonus e bonus Facciata ha determinato – o almeno ha contribuito a determinare – una revisione al rialzo, per gli anni 2021 e 2022, del rapporto deficit/PIL.
Entrando nel dettaglio, l’articolo 1 prevede l’eliminazione dal Decreto Legge n. 11/2023 delle norme che permettono di poter fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.
L’esercizio di queste opzioni, però, è previsto ancora per gli immobili che risultano essere danneggiati dagli eventi sismici che si sono verificati in queste regioni:
- Abruzzo;
- Lazio;
- Marche;
- Umbria.
Lo sconto in fattura o la cessione del credito possono essere ancora utilizzati per gli immobili che risultano essere stati danneggiati nei terremoti del 6 aprile 2009 e di quelli che si sono verificati dal 24 agosto 2016. Questa deroga, però, ha un limite: viene applicata fino ad un tetto massimo di 400 milioni di euro per il 2024, dei quali 70 milioni di euro per gli eventi sismici del 6 aprile 2009.
In quali altri casi è possibile usufruire delle opzioni
Il Dl n. 39/2024 prevede che sia possibile continuare ad utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito nei seguenti casi:
- nel momento in cui una CILAS per i lavori non condominiali relativi al superbonus sia stata presentata in data precedente all’entrata in vigore del decreto;
- per eventuali lavori condominiali per i quali sia stata presentata la Cilas e adottata la delibera condominiale prima dell’entrata in vigore del decreto;
- nel momento in cui sia stata presentata l’istanza per ottenere il titolo abilitativo che abbia come oggetto dei lavori da superbonus. E che gli stessi comportino una demolizione e la successiva ricostruzione dell’immobile;
- quando è già stato richiesto un titolo abilitativo per i lavori diversi da superbonus o per quelli in cui non sia necessario richiederlo. Ma sia stato sottoscritto un accordo vincolante tra le parti per fornire ed ottenere servizi e materiali per lavori agevolati grazie al superbonus.
Divieto di sostituzione delle comunicazioni
Altra novità importante introdotta dal DL n. 39/2024 e che andrà ad impattare direttamente sui bonus edilizi è il limite per la sostituzione delle comunicazioni delle opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura, che sono state inviate nel periodo compreso tra il 1° ed il 4 aprile 2024.
Quando commettevano un errore, almeno fino a questo momento, i contribuenti avevano la possibilità di annullare o sostituire la comunicazione entro il quinto giorno del mese successivo rispetto a quello dell’invio. La possibilità rimane aperta solo per le comunicazioni che sono state inviate entro lo scorso 31 marzo 2024. Quelle inviate ad aprile la possibilità di correzione si chiude con il 4 aprile.
Bonus edilizi: cambia la remissione in bonis
Cambio di passo anche per la remissione in bonis. Il nuovo decreto ha previsto che non possa essere più applicata all’obbligo di comunicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito all’Agenzia delle Entrate.
Non è possibile utilizzare la remissione in bonis nemmeno per le cessioni delle rate residue che non sono state fruite e che sono relative a delle spese sostenute in passato.
Come devono essere utilizzati i crediti
Il decreto introduce, inoltre, una stretta all’utilizzo dei crediti derivanti dai bonus edilizi. Non possono essere utilizzati dai soggetti che abbiano dei debiti nei confronti del fisco. Come già previsto in altri casi, viene disposta la sospensione fino a concorrenza di quanto dovuto.
Il blocco avviene nel momento in cui siano stati affidati dagli agenti della riscossione o si sia in presenza di iscrizioni a ruolo di atti per importi superiori a 10.000 euro. E se, per gli stessi, risultino essere scaduti i termini di pagamento. Sempre che non ci siano dei provvedimenti di sospensione.
Ravvedimento speciale, nuova scadenza del 31 maggio
Il decreto agevolazioni fiscali riapre inoltre i termini per il ravvedimento speciale con le sanzioni pari a 1/18. Il nuovo termine per il pagamento e la rimozione delle irregolarità è fissato alla scadenza del 31 maggio 2024.
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Inoltre il decreto riapre i termini per prevede chi entro il termine del 30 settembre 2023, non ha perfezionato la procedura di regolarizzazione per “le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti”.