L’Agenzia delle entrate ha rilasciato nuove FAQ sull’obbligo di visto di conformità e asseverazione in materia di bonus edilizi. I chiarimenti hanno riguardato anche i prezzari da utilizzare nonché’ l’eventuale apposizione del visto di conformità sul 730 precompilato laddove in dichiarazione sia indicata come detrazione il superbonus 110. Infatti, l’apposizione del visto di conformità è necessaria anche se il superbonus è indicato in dichiarazione dei redditi. Dunque anche in caso di mancata opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Ciò vale anche se il contribuente presenta la dichiarazione precompilata?
Ecco i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate.
Bonus edilizi ultime notizie: esonero visto di conformità lavori edilizia libera
Con la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, il legislatore ha messo nero su bianco che non serve né il visto di conformità né l’asseverazione sulla congruità dei prezzi per:
- gli interventi rientranti nella c.d edilizia libera e
- per quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Visto di conformità e asseverazione di solito richiesti ai fini delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per tutte i bonus edilizi per i quali è ammessa l’opzione ex art121 del D.L. 34/2020.
L’esonero non riguarda tutti gli interventi ammessi al bonus facciate.
Con le FAQ in esame, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato, come era ragionevole pensare, che le novità in parola riguardano la comunicazione di cessione/sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Visto di conformità superbonus: se si scarica la spesa in dichiarazione dei redditi
Con l’intervento del Dl 157/2021, c.d. Antifrode, il visto di conformità, fino a prima richiesto solo per lo sconto in fattura/cessione superbonus 110, è necessario anche nei seguenti casi:
- detrazione superbonus 110 riportata in dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
- cessione del credito o sconto in fattura anche relativi agli altri bonus edilizi.
Oltre al visto di conformità, il Decreto Antifrode dispone che è necessaria anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. Infatti, i tecnici abilitati sono tenuti ad asseverare la congruità delle spese sostenute per tutti i bonus edilizi. Dunque non solo per il superbonus.
Per i bonus edilizi diversi dal superbonus, l’asseverazione riguarda la congruità della spese ma non i requisiti tecnici dell’intervento.
Propri in merito all’obbligo di visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- l’obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione in cui è indicato come spesa detraibile il Superbonus è escluso,
- sia nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente sia laddove la stessa sia presentata tramite sostituto d’imposta.
Ciò vale anche nel caso in cui la dichiarazione presentata sia quella precompilata, 730 o modello Redditi.
Attenzione, sarà sempre necessario il visto in caso di 730 presentato tramite Caf o professionista abilitato. Indipendentemente dal fatto se in dichiarazione dei redditi sia stato indicato o meno il superbonus e al di là del credito Irpef risultante dal dichiarativo. Credito Irpef la cui entità invece può o meno comportare l’apposizione del visto di conformità sul modello Redditi. Infatti, per il modello Redditi, è necessaria l’apposizione del visto laddove siano presenti crediti Irpef superiori a 5.000 euro che il contribuente vuole utilizzare in compensazione orizzontale (ossia tra crediti/debiti di diversa natura).
La detraibilità del visto di conformità
Anche le spese per il visto di conformità rientrano tra le spese detraibili ai fini del superbonus e degli altri bonus edilizi.
Qualora l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione (ad esempio 730 tramite Caf), ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime spese sono detraibili.
I prezzari da utilizzare per l’asseverazione delle spese
La congruità delle spese deve essere asseverata dai tecnici incaricati (geometri, ingegneri) sulla base di specifici prezzari.
L’Agenzia delle entrate ribadisce che per tutti gli interventi ammessi ai bonus edilizi cedibili, in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, è possibile utilizzare:
- non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero,
- in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi,
- ma anche i prezzari individuati nel citato decreto MISE del 6 agosto 2020.
Stato di avanzamento lavori (SAL) e verifica rispetto all’intervento complessivo
Sulla verifica dello stato di avanzamento lavori, SAL, si rimanda al nostro approfondimento Superbonus e verifica dello stato di avanzamento lavori: istruzioni Agenzia delle entrate.