Obbligo di visto di conformità e attestazione della congruità delle spese per tutti i bonus edilizi e non solo per il superbonus. Su questa e altre novità introdotte dal Dl 157/2021, decreto antifrode, è intervenuta l’Agenzia delle entrate con apposite FAQ pubblicate ieri. Il primo punto di domanda riguardava l’impatto delle novità del decreto entrato in vigore in data 12 novembre rispetto ai lavori fatturati prima ma per i quali non è stata ancora comunicata l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Ulteriori chiarimenti hanno riguardato: l’individuazione dei valori massimi di alcuni beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese; l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione nella quale viene indicato il superbonus 110, la platea dei tecnici che possono attestare la congruità delle spese.
Ecco tutti i chiarimenti del Fisco.
Bonus Edilizi e decreto antifrode: visto di conformità e asseverazione per tutti i bonus
Con il D.L. 157/2021, c.d. decreto Antifrode, il Governo ha messo nero su bianco un insieme di misure volte a contrastare il fenomeno delle frodi nel campo delle detrazioni fiscali e delle altre agevolazioni economiche.
Sui bonus edilizi, che possono essere oggetto di opzione di sconto in fattura e cessione del credito la stretta è piuttosto rilevante.
Infatti, il visto di conformità fino a prima richiesto solo per lo sconto in fattura/cessione superbonus 110 è necessario anche nei seguenti casi:
- detrazione superbonus 110 riportata in dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
- cessione del credito o sconto in fattura anche relativi agli altri bonus edilizi.
Attenzione, i tecnici abilitati sono tenuti ad asseverare la congruità delle spese sostenute per tutti i bonus edilizi. Dunque non solo per il superbonus.
Decreto Antifrode: le FAQ dell’Agenzia delle entrate
Su questi aspetti si è soffermata l’Agenzia delle entrate con apposite FAQ pubblicate sul proprio sito.
Nello specifico i chiarimenti hanno riguardato:
- l’applicabilità del decreto “Antifrode” ai lavori per i quali la fattura è stata pagata prima della sua entrata in vigore ma con comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito non ancora effettuata;
- l’individuazione dei valori massimi di alcuni beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese;
- l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione nella quale viene indicato il superbonus 110;
- la platea dei tecnici che possono attestare la congruità delle spese.
Fatture pagate prima dell’entrata in vigore del decreto “antifrode”
In tale caso, l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione per la cessione del credito o sconto in fattura, previsto dal decreto “Antifrode”, non sussiste per il contribuente che ha pagato le fatture del fornitore in data 11 novembre 2021, e che al 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto, non ha ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica per l’opzione. Naturalmente il visto e l’asseverazione sulla congruità delle spese non sono richieste neanche per le comunicazione inviate entro l’11 novembre 2021. Se riguardano detrazioni diverse dal superbonus.
Individuazione dei valori massimi di alcuni beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese
Ai fini dell’asseverazione/attestazione delle spese sostenute, in attesa del decreto del Ministero della transizione ecologica relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020. Inoltre, per le detrazioni diverse dal superbonus, i tecnici devono solo asseverare la congruità delle spese. L’asseverazione non riguarda i requisiti tecnici dell’intervento. Come invece previsto per il superbonus.
L’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione nella quale viene indicato il superbonus 110
Il visto di conformità deve essere richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione superbonus 110. Se si presenta il 730 tramite Caf o professionista abilitato, è sufficiente il visto che per norma va apposto sulla dichiarazione 730. Indipendentemente dal fatto se si indicano o meno detrazioni in dichiarazione dei redditi.
La platea dei tecnici che assevera le spese
I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni relative ai lavori Superbonus 110 possono asseverare anche la congruità delle spese sostenute, prevista dal decreto “Antifrode”.