Con la recente circolare n° 16/E del 29 novembre, l’Agenzia delle entrate ritorna sulle novità introdotte dal D.L. 157/2021, c.d. decreto Antifrode. Decreto con il quale l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione sulla congruità delle spese è stato esteso a tutti i bonus edilizi.
Dopo la pubblicazione delle FAQ, l’Agenzia delle entrate affronta ulteriori aspetti, tra i quali l’individuazione dei soggetti che possono attestare la congruità delle spese, i prezzari da tenere a riferimento nonchè il momento a partire dal quale può essere rilasciata l’asseverazione.
Ulteriori chiarimenti hanno riguardato l’apposizione del visto di conformità.
Decreto anti-frode: visto di conformità e congruità delle spese per tutti i bonus edilizi
Con il D.L. 157/2021, c.d decreto Antifrode, il visto di conformità fino a prima richiesto solo per lo sconto in fattura/cessione superbonus 110 è necessario anche nei seguenti casi:
- detrazione superbonus 110 riportata in dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
- cessione del credito o sconto in fattura anche relativi agli altri bonus edilizi.
Oltre all’obbligo di apposizione del visto di conformità, la norma dispone che deve essere asseverata anche la congruità delle spese sostenute. Infatti, i tecnici abilitati sono tenuti ad asseverare la congruità delle spese sostenute per tutti i bonus edilizi. Dunque non solo per il superbonus.
Per i bonus edilizi diversi dal superbonus, l’asseverazione riguarda la congruità della spese ma non i requisiti tecnici dell’intervento.
Visto di conformità superbonus
Una delle novità che riguarda il superbonus 110, è l’estensione dell’obbligo di visto di conformità anche laddove il contribuente opti per la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi. Fatta salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Dunque anche se non decide per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante, è necessario il visto di conformità sulla documentazione a supporto della spettanza dell’agevolazione.
Su tale punto, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale obbligo si applica alle dichiarazione dei redditi 2022, periodo d’imposta 2021. Per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 in avanti. Dunque per le dichiarazioni presentate dal prossimo anno in poi. L’obbligo non riguarda neanche le dichiarazioni integrative presentate a qui in avanti per correggere dati afferenti il periodo d’imposta 2020.
Chiarimenti sulla congruità delle spese
Il primo chiarimento ha riguardato l’individuazione dei prezzari sulla base dei quali deve essere asseverate le congruità delle spese sostenute.
Ebbene, su tale punto, per i bonus diversi dal superbonus, 0ccorre fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Per gli stessi bonus, la congruità delle spese deve riguardare lavori perlomeno iniziati. Anche se tardivi nel loro completamento.
L’attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del Decreto rilancio per gli interventi ammessi al Superbonus.
Visto di conformità e congruità delle spese: da quando decorre l’obbligo?
L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni di cessione/sconto in fattura trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.
Inoltre:
- per le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese;
- l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Tale chiarimento chiarisce quanto già riportato nelle recenti FAQ sul decreto Antifrode.
Circolare 16 del 29 novembre 2021 – Agenzia Entrate
Di seguito il testo della Circolare in oggetto recante: Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.
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