Via libera alla revoca dell’opzione per l’utilizzo dei crediti fiscali da bonus edilizi in compensazione e dell’opzione per la suddivisione della singola quota di credito in 10 rate annuali, c.d rateazione lunga.
La novità è contenuta in un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 332687/2023, con il quale l’Agenzia delle entrate ha fornito alle imprese e ai fruitori dei crediti edilizi le istruzioni operative su come annullare e ritrattare la scelta sull’utilizzo del credito edilizio.
I dettagli.
Bonus edilizi: le scelte di compensazione e rateazione lunga
Con il provvedimento del 3 febbraio 2022 l’Agenzia delle entrate aveva stabilito l’obbligo di comunicare, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, l’eventuale opzione per la fruizione del credito in compensazione tramite modello F24, in luogo dell’ulteriore cessione.
Nei fatti, i fornitori e i cessionari possono optare per la cessione del credito, ex art.121 del DL 34/2020, decreto Rilancio, o per l’utilizzo dello stesso in compensazione per pagare imposte e contributi.
La possibilità di suddividere la singola quota di detrazione in 10 anni (rateazione lunga)
Come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, Dl n. 176/2022), fornitori e cessionari possono comunicare la volontà di optare per la rateizzazione in 10 anni attraverso una nuova funzionalità attiva dal 2 maggio 2023 all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.
Ciò permette ai fornitori e ai cessionari di svincolarsi dalle tempistiche ordinarie di utilizzo delle agevolazioni acquisite sotto forma di credito fiscale; ad esempio, per il superbonus, la cui detrazione è ammessa in 4 quote annuali di pari importo, il fornitore o il cessionari o possono sfruttare la possibilità di suddividere la singola quota annuale in 10 parti da utilizzare in compensazione con imposte e contributi dovuti allo Stato.
L’opzione in parola può essere effettuata per le quote non utilizzate con riferimento:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, e delle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e gli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Ogni rata può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento. La quota non può essere ceduta a terzi né ulteriormente ripartita. L’eventuale resduo non speso nell’anno non può essere utilizzato negli anni successivi e non può essere richiesto a rimborso. La scelta per la rateazione lunga non era revocabile, almeno fino a prima dell’approvazione del nuovo provvedimento.
Come annullare le scelte di compensazione e rateazione lunga
Con il provvedimento del 22 settembre, l’Agenzia prevede che a partire dal 5 ottobre 2023 sarà disponibile sulla “Piattaforma cessione crediti”, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, un’apposita funzionalità per richiedere l’annullamento delle opzioni per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei bonus edilizi tracciabili.
Dunque, la scelta per l’utilizzo del credito in compensazione è revocabile.
L’accoglimento dell’annullamento comporta la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo in compensazione; con conseguente facoltà di cessione delle relative rate. Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.
L’annullamento è possibile anche rispetto alla scelta per la rateazione lunga.
In particolare, l’annullamento sarà possibile sempre tramite la Piattaforma cessione crediti”. In attesa dell’implementazione delle funzionalità web della piattaforma, i contribuenti potranno utilizzare l’apposito modello allegato al provvedimento in esame denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”.
Il modello dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito. In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità. Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it . L’Agenzia comunica l’esito della richiesta entro 30 giorni.