Con la circolare applicativa n. 9/E del 14 maggio l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti circa il Bonus di 80 euro previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.
La novità più rilevante riguarda i percettori di indennità a sostegno del reddito ovvero disoccupati percettori di ASpI, mini-ASpI e indennità di mobilità e i cassintegrati. Infatti anch’essi rientreranno nel Bonus di 80 euro in quanto il loro reddito è del tutto assimilabile a quello da lavoro dipendente da cui deriva direttamente.
Infatti, si legge nella circolare, Le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell’art. 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.
Altro importante chiarimento riguarda i salari legati alla produttività, cioè i redditi soggetti all’imposta sostitutiva per l’incremento di produttività. La normativa stabilisce che questi redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente entro il limite massimo di 3.000 euro, ne consegue che il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva in esame non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro.
La circolare è impostata come una serie di FAQ, ovvero domande più frequenti e dalla loro lettura emergono particolari molto interessanti circa l’applicazione del bonus.
Di seguito l’indice degli argomenti trattati nella circolare e il link per download della stessa in formato PDF.
PREMESSA
1. SOGGETTI BENEFICIARI
1.1. Soggetti non residenti
1.2. Computo del periodo di lavoro
1.3. Prestazioni a sostegno del reddito
1.4. Eredi del lavoratori
1.5. Interessi su crediti da lavoro
2. CALCOLO DEL CREDITO
2.1. Calcolo del credito da erogare nel periodo di paga
2.2. Calcolo del credito e precedenti rapporti di lavoro
2.3. Rapporti di lavoro contestuali
2.4. Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito
2.5. Redditi assoggettati a cedolare secca
3. COORDINAMENTO CON ALTRE MISURE AGEVOLATIVE
3.1 Imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività
3.2 Retribuzioni convenzionali e altre disposizioni di favore
4. ALTRE QUESTIONI
4.1. Credito d’imposta per le imprese marittime
4.2. Modalità di recupero delle somme erogate dai sostituti
Link: Circolare n. 9/E del 14/05/14 (PDF)
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