Il Bonus Chef è una agevolazione sotto forma di credito d’imposta prevista dalla Legge di Bilancio 2021 e dal decreto interministeriale dello scorso 1° luglio 2022 per cuochi professionisti autonomi e dipendenti presso alberghi e ristoranti. Questi ultimi potranno fruire di un credito d’imposta per le spese per l’acquisto di beni durevoli e corsi di aggiornamento sostenuti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 nella misura massima del 40% delle spese e, comunque, fino all’importo di 6mila euro.
L’agevolazione è stata introdotta dal Governo per venire incontro al mondo della ristorazione, duramente colpita dalla pandemia da Coronavirus. Infatti, nonostante bar e ristoranti hanno potuto comunque effettuare servizi con consegna a domicilio o take away (servizio da asporto), la chiusura indotta dal Covid-19 non ha lasciato scampo a molti imprenditori. Il Ministero delle imprese e del made in Italy con decreto direttoriale del 29 novembre 2022 ha reso note le modalità e i termini di presentazione delle domande di bonus chef.
Aggiornamento: le domande per il bonus chef possono essere presentate dalle ore 12:00 del 27 febbraio alle ore 15:00 del 3 aprile 2023 tramite apposita piattaforma telematica https://mimitdgiaibonuschef.invitalia.it/
Vediamo quindi nel dettaglio a chi spetta, come funziona, come richiederlo e quali sono i requisiti e le condizioni da soddisfare.
Bonus chef: a chi spetta e quali sono i requisiti
Come anticipato, il bonus è stato inserito nella Legge di Bilancio 2021 in approvazione definitiva in Parlamento. In particolare, la norma è contenuta all’art. 18-bis, che è stato introdotto nel testo originario del Ddl Bilancio 2021 con il pacchetto di emendamenti approvati il 20 dicembre 2020.
La platea di destinatari include due macro categorie:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi con partita IVA, anche senza codice ATECO 5.2.2.1.0.
Il requisito fondamentale per accedere al bonus chef è quello di operare presso alberghi e ristoranti. Il credito d’imposta, in particolare, può arrivare fino a un importo massimo di 6.000 euro.
Quali sono le spese ammissibili
Ma per quali spese si prevede il bonus chef? Ebbene, sono principalmente due le categorie di spese che danno diritto al credito di imposta del 40%:
- partecipazione a corsi di aggiornamento professionale;
- acquisto di beni strumentali durevoli.
In quest’ultimo caso, vi rientrano gli acquisti
- di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione.
Come usare il bonus chef?
La norma della Legge di Bilancio 2021, prevede che il bonus chef è utilizzabile da cuochi, lavoratori dipendenti e autonomi, in compensazione tramite modello F24.
Come accennato in precedenza, il diretto interessato può compensare fino a un massimo di 6.000 euro. Da notare, inoltre, che l’agevolazione è totalmente esclusa sia da IRPEF che da IRAP. Tra l’altro, il bonus non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità.
Il Governo ha anche incluso la possibilità di cedere il beneficio ad altri soggetti, inclusi istituti di crediti e altri intermediari.
Come e quando fare la domanda
Come previsto dal DM del 29 novembre 2022 gli interessati devono presentare domanda al Ministero in via telematica dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023. In ogni caso l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nel trattamento delle stesse.
La domanda può essere presentata previo accesso alla procedura telematica che prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite SPID, CIE o CNS. E’ altresì richiesto il possesso di una PEC attiva, condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza.
L’istanza dovrà contenere l’autocertificazione di possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa e la dichiarazione:
- dell’importo dell’agevolazione richiesta;
- i dati e le informazioni relativi alle spese ammissibili;
di essere stato alle dipendenze di alberghi e ristoranti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 o di essere stato, nello stesso arco temporale, titolare di partiva IVA per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti. In quest’ultimo caso occorre dichiarare anche:- i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento de minimis;
- il termine iniziale e finale del proprio esercizio finanziario (può non corrispondere all’anno solare).
In sede di presentazione dell’istanza occorre, inoltre, allegare:
- i titoli giustificativi delle spese sostenute, esclusivamente in formato digitale, aventi data compresa dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022;
- copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati;
- eventuale documentazione comprovante lo stato di classe energetica elevata per ciascuno dei macchinari oggetto di richiesta;
- il contratto di lavoro subordinato o, per i titolari di partita IVA, una o più fatture emesse per la prestazione del servizio di cuoco professionista nei confronti di alberghi e ristoranti.