Tra i pochi interventi rispetto ai quali è ancora ammessa la cessione del credito o lo sconto in fattura, ci sono quelli di eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati al 75% della spesa sostenuta. Questo bonus fiscale rappresenta un aiuto per coloro i quali stanno pensando di ristrutturare la propria casa cercando di portare al massimo il risparmio fiscale e di recuperare cash i soldi spesi grazie alla cessione o ridurre direttamente l’importo del bonifico in favore dell’impresa grazie allo sconto in fattura.
Detto ciò, quali sono gli interventi che rientrano nella c.d. eliminazione delle barriere architettoniche? A quanto ammontano le spese agevolabili? E’ necessario che in famiglia ci sia un disabile per giustificare gli interventi?
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Cessione del credito e lo sconto in fattura dopo il decreto Superbonus
Dopo l’intervento del DL 11/2023, c.d. decreto superbonus, per i nuovi lavori ammessi ai bonus edilizi non è più possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Tuttavia, lo stesso decreto ha previsto delle eccezioni in merito.
Dunque, al di là della data di presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo, sconto in fattura e cessione del credito sono ancora ammessi per:
- i lavori ecobonus e sismabonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009; e in quelli colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche;
- gli interventi ecobonus e sismabonus effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie;
- ecc.
Tra gli interventi rispetto ai quali sono ancora ammessi cessione e sconto in fattura ci sono anche quelli per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche agevolati al 75%, ex articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Il trattamento differenziato è stato previsto dal citato decreto superbonus, all’art. 2 c. 1-bis.
Cessione del credito e lo sconto in fattura per gli interventi di eliminazione di barriere architettoniche
In base a quanto detto finora, con gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sconto in fattura e cessione del credito sono ancora possibili.
Quali sono gli interventi che rientrano nella c.d. eliminazione delle barriere architettoniche? A quanto ammontano le spese agevolabili? E’ necessario che in famiglia ci sia un disabile per giustificare gli i interventi?
In merito al primo quesito, rientrano tra gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (vedi circolare n°17/2023:
- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti),
- il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori),
- il rifacimento di scale ed ascensori,
- l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici;
- ecc.
Per essere agevolati, questi interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia: di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Quali spese agevolabili
In merito al limite delle spese agevolabili, c’è da dire che il bonus fiscale deve essere calcolato al 75% su un importo complessivo non superiore a: 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Infine, non per importanza, gli interventi in esame sono agevolati, anche in assenza di disabili nella casa oggetto di lavori. Questo chiarimento è stato reso in merito alla detrazione barriere architettoniche 50% e 110%. Chi scrive, in attesa di conferme ufficiali del Fisco, ritiene estendibili l’apertura anche al 75%.