Il bonus INPS di 600 euro riconosciuto lo scorso anno ad artigiani e commercianti deve essere indicato in dichiarazione dei redditi sia nei quadri reddituali sia nel prospetto degli Aiuti di Stato del quadro RS.
Proprio la compilazione del prospetto degli aiuti di Stato è stata oggetto di interrogazione parlamentare in risposta alla quale il Ministero competente ha chiarito che l’omessa indicazione degli aiuti si Stato, compresi quelli Covid-19, comporta l’illegittima degli aiuti stessi.
Bonus 600 euro INPS artigiani e commercianti
Con l’art.28 del D.L. 18/2020, c.d decreto Cura Italia, riconosce un bonus di 600 euro in favore degli iscritti INPS ossia alle gestione speciali dell’AGO. Rientrano nella gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria ( AGO) anche gli artigiani e i commercianti.
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Nello specifico, l’articolo citato dispone che:
ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.
Inizialmente il bonus è stato riconosciuto per il solo mese di marzo 2020; il Dl 34/2020, decreto Rilancio, estende il bonus anche al mese di aprile 2020.
Il bonus di 600 euro INPS deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020.
Bonus 600 euro INPS artigiani e commercianti in dichiarazione dei redditi
Le indennità covid-19, devono essere indicate sia nei vari prospetti reddituali sia nel prospetto degli Aiuti di Stato del quadro RS. L’Agenzia delle entrate non ha ancora chiarito se il bonus 600 euro rientri o meno tra gli aiuti citati dall’art.10-bis del D.L. 137/2020, decreto Ristori. Noi di lavoro e diritti riteniamo che il bonus iNPS di 600 euro possa essere annoverato tra
“i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione” (art.10-bis D.L. 137/2020).
Da qui l’obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi.
In merito ai quadri reddituali, tali indennità sono indicate:
- con il codice 84 al rigo RF55 (contabilità ordinaria);
- codice 48 al rigo RG22 (contabilità semplificata);
- in colonna 2 del rigo LM 33 per i contribuenti in regime forfettario.
Considerato che i suddetti contributi e indennità sono detassati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.
La compilazione del quadro RS: il prospetto degli aiuti di Stato
Il prospetto Aiuti di Stato, quadro RS, rigo RS 401 del modello Redditi, deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno beneficiato:
- di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonchè
- di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati.
In conseguenza, vi è la necessità di compilare anche il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.
Nello specifico, nel rigo RS 401 deve essere indicato il codice 24. Con il relativo importo, nell’apposita colonna.
Gli aiuti Covid-19 in dichiarazione dei redditi: ultimi chiarimenti
In risposta ad un’interrogazione parlamentare, la n° 5-06180 del 23 giugno 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su indicazioni dell’Agenzia delle entrate, ha evidenziato come i contributi Covid-19 in esame sono stati qualificati aiuti fiscali automatici. Aiuti da registrare a posteriori nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, RNA (vedi interrogazione parlamentare n° 5-06180 del 23 giungo 2021). Da qui, proprio in virtù della qualificazione dei contributi in parola quali aiuti di Stato ex articolo 10 del decreto n°115/2017 (Regolamento RNA), si è reso necessario prevederne l’evidenziazione nelle dichiarazioni fiscali.
Questo perchè secondo il Ministero, le informazioni richieste, necessarie all’iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RIMA), non sono tutte nella disponibilità dell’Agenzia. Tenuto anche conto che le definizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato non coincidono con quelle nazionali.
In particolare, nella dichiarazione dei redditi devono essere riportati i dati necessari a consentire la registrazione degli aiuti nel Registro nazione degli aiuti di Stato. Il riferimento è ai seguenti dati: la dimensione e la forma giuridica dell’impresa, il settore dell’aiuto fruito e il codice ATECO corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto.
L’interrogazione parlamentare era stata attivata con l’intento di sapere se il Governo intenda adottare iniziative volte a prevedere un azzeramento o riduzione delle sanzioni o una sanatoria per eventuali dimenticanze dichiarative.
Omessa compilazione del prospetto Aiuti di Stato: quali sanzioni si applicano?
Nella stessa interrogazione parlamentare, il Ministero ha chiarito che la mancata indicazione dell’importo dei contributi percepiti non comporta alcuna sanzione di natura fiscale. L’omessa indicazione non arreca alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo dell’Agenzia e non incide sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta. Tuttavia, la mancata registrazione degli aiuti implica le conseguenze previste dall’articolo 17 del citato regolamento, il quale prevede al comma 2 che « l’inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.
In sintesi, gli aiuti Covid-19 devono essere indicati ne prospetto degli aiuti di Stato del quadro RS.