Con un’informativa pubblicata sul proprio portale, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, CNDCEC, ha anticipato che le richieste di documentazione fatte dall’Agenzia delle entrate e connesse agli avvisi bonari da controllo formale (controlli 36-ter DPR 600/73) potranno essere soddisfate anche dopo la pausa estiva fino ad arrivare anche a metà settembre.
La richiesta di documentazione in generale deve essere soddisfatta entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario, scadenza che coincide con il termine di pagamento delle somme contestate con le stesso avviso. La proroga dell’invio della documentazione è dovuta all’iniziativa del CNDCEC, nella persona del proprio presidente.
I dettagli.
Lettere di compliance e controlli formali: cosa sono
Prima di analizzare nello specifico la proroga del termine di invio della documentazione, è utile ricordare che di regola il pagamento delle somme contestate con gli avvisi bonari da controllo formale, può essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Ciò permette al contribuente di effettuare il pagamento versando una sanzione pari al 20% (quella ordinaria del 30% ridotta a 2/3).
Il termine di 30 giorni (o di 90 giorni in caso di avviso telematico all’intermediario) per il pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario( controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni) è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno (decreto legge n. 193/2016 – art. 7-quater).
Come riportato sul portale dell’Agenzia delle entrate, il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell’ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali, tempestivamente, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
Detto ciò, l’Agenzia delle entrate può sollecitare il contribuente ad inviare la documentazione necessaria per legittimare quanto riportato in dichiarazione e oggetto di controllo. Generalmente questa richiesta riguarda i controlli formali in parola ma non quelli automatici posto che per i controlli auotomatici, avvisi telematici e cartelle di pagamento, il contribuente non deve, in via generale, allegare alcun documento. In tali casi gli elementi ai fini del controllo sono acquisiti direttamente dalle dichiarazioni e dall’Anagrafe tributaria.
Proroga per l’invio della documentazione su iniziativa del CNDCEC
La proroga dell’invio della documentazione legata all’attivazione dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate, è dovuta all’iniziativa del CNDCEC, nella persona del proprio presidente.
Infatti, come si legge nell’informativa n°92/2023 del 5 luglio in cui sono riportate le dichiarazioni del presidente De Nuccio:
Nel mese di giugno sono state recapitate dall’Agenzia delle Entrate richieste di documentazione relative al controllo formale – ex art. 36 ter del D.P.R. 600/1973 – delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2020, con cui si invitano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta e a fornire eventuali chiarimenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Cadendo il termine di trenta giorni in un periodo già critico per gli studi professionali per i numerosi adempimenti in scadenza nel mese di luglio, mi sono immediatamente attivato, insieme al Tesoriere delegato all’area fiscalità Salvatore Regalbuto, con i vertici istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate al fine di sensibilizzarli sul punto e valutare la possibilità di uno slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva.
Nei fatti, gli uffici territoriali saranno tenuti ad esaminare la documentazione inviata dal contribuente anche qualora pervenga oltre il termine di trenta giorni.
Ragionevolmente, quindi, la trasmissione della documentazione potrà avvenire, senza conseguenze, anche nei primi quindici giorni di settembre (vedi informativa CNDCEC).
La stessa apertura vale rispetto alle lettere di compliance recapitate ai professionisti e/o ai contribuenti, relative ai modelli ISA per il triennio 2019-2021. Per tale fattispecie non è previsto un termine per la relativa risposta per cui, anche in tal caso, sarà possibile rispondere dopo la pausa estiva, fermo restando l’invito e l’opportunità di fornire quanto prima i chiarimenti necessari onde evitare l’avvio di azioni accertatrici/sanzionatorie.