Recepite le disposizioni riguardanti il differimento, per l’anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (IRPEF, IRAP e IVA) al fine mitigare gli effetti negativi del Covid-19. In particolare, le somme dovute – senza maggiorazione – devono essere versate entro il 15 settembre 2021. L’Istituto chiarisce inoltre che il differimento si applica, alle medesime condizioni, anche ai versamenti dovuti a titolo contributivo:
- per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali;
- per la Gestione speciale degli artigiani;
- nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata;
le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.
A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021.
Autonomi e professionisti: nuove scadenze fiscali
Con il Dpcm del 28 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021, è stato disposto il differimento, per l’anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
Il decreto citato prevede la possibilità, per determinati soggetti, di effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP ed IVA)entro il 20 luglio 2021, senza maggiorazione.
Le medesime disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.
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Artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: proroga dei versamenti
L’art. 9-ter del D.L. n. 73/2021 ha disposto la proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.
I soggetti beneficiari della misura introdotta al fine di mitigare gli effetti da COVID-19 sono:
- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- i contribuenti per i quali ricorrono le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, quindi i soggetti che:
- applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 (c.d. contribuenti minimi);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (quali ad esempio inizio o cessazione attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale, quali i soci di società di persone, i collaboratori di impese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni tra artisti e professionisti (i professionisti con studio associato), i soci di società di capitali in regime di trasparenza.
Differimento dei versamenti contributi INPS
Sul punto, l’INPS ha specificato che la proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per:
- la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali;
- la Gestione speciale degli artigiani;
- i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.
Sono, pertanto, differiti alla data del 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme dovute:
- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 233/1990 (artigiani e commercianti);
- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’art. 53, co. 1, del Dpr. n. 917/1986.
Per completezza di informazione, si segnala che, per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021 aventi quale scadenza originaria il 17 maggio 2021 è stabilito al 20 agosto 2021.
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