Autofattura elettronica, cos’è e a cosa serve? Alcune operazioni aziendali possono richiedere l’emissione dell’autofatturazione o l’integrazione di una e-fattura emessa da parte del cedente. Rientrano nella prima ipotesi le operazioni di autoconsumo, la c.d. autofattura denuncia, gli acquisti di merce da produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro ecc.
Si parla invece di integrazione della fattura emessa dal cedente per le operazioni con l’estero, nelle ipotesi di acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE ovvero per le operazioni interne nei casi di cessioni di rottami, bancali in legno, oro da investimento, prestazioni di servizi di pulizia ecc. Operazioni per le quali opera il meccanismo del reverse charge. Vediamo come funziona il meccanismo della autofattura elettronica.
Autofattura: cos’è e come funziona
L’autofattura contiene i medesimi elementi di una fattura ordinaria, ex art.21 del DPR 633/72, Decreto Iva.
Ciò che cambia è la soggettività della fattura. Infatti può accadere che, come da circolare, Agenzia delle entrate, n° 14/E 2019, in alcuni casi:
- l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta in sostituzione del primo ovvero
- cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito (cfr. l’articolo 2, comma 2, del decreto IVA).
Dunque, il cessionario è tenuto a liquidare l’Iva.
Quando l’emittente non è colui che cede il bene o effettua la prestazione
In alcuni casi, colui che è tenuto ad emettere la fattura non coincide con il soggetto che cede i beni.
Ciò può accadere in riferimento agli acquisti di merce da produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro. Infatti, all’art.36 del DPR 633/72, decreto Iva è previsto che:
i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere fattura, con le modalita’ e nei termini di cui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell’articolo 25.
Un altro caso in cui è corretto parlare di autofattura riguarda la c.d “autofattura denuncia“.
L’autofattura denuncia è emessa dall’impresa o dal professionista quanto ha acquistato determinato beni/servizi senza che il cedente abbia emesso fattura nei termini di legge (12 giorni dall’operazione per la fattura ordinaria) oppure è stata emessa una fattura non regolare. In tale casi , se non ha ricevuto la fattura, neanche entro quattro mesi dall’operazione, l’impresa/professionista è tenuto ad emettere autofattura. Trascorsi i 4 mesi, l’autofattura dovrà esser emessa nei 30 giorni successivi. Previo pagamento dell’imposta negli stessi termini.
Come compilare l’autofattura
In tali casi, autofattura denuncia, sarà necessario emettere un’autofattura elettronica con tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando:
- l’imponibile,
- la relativa imposta e
- gli importi per i quali non si applica l’imposta.
Nell’autofattura, l’emittente, dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C(cessionario) se stesso.
Nella già citata circolare n°14/e 2019, l’Agenzia delle entrate parlando dell’autofattura ha portato come esempio la documentazione dei compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto (cfr. il decreto ministeriale 30 luglio 2009).
Ancora, si parla di autofattura e rientrano nella casistica del punti 1 del paragrafo precedente: le operazioni effettuate da soggetti non residenti o non stabiliti, gli acquisti da soggetti extra UE (cfr. l’articolo 17, comma 2, del decreto IVA).
Quando cedente e cessionario coincidono
L’autofattura può essere legata anche ad operazioni per le quali il cedente e il cessionario coincidono. Colui che cede il bene è la stessa persona che lo rileva. Si pensi all’operazione di estromissione degli immobili dei beni strumentali dell’imprenditore individuale. In tali casi, si ha il passaggio dei beni dalla sfera imprenditoriale a quella personale/familiare. L’operazione è documentata da autofattura.
Siamo nell’ambito del c.d autoconsumo, ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali.
Un ulteriore esempio di autofattura è rappresentato dalle cessioni gratuite di beni (c.d. omaggi) la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Rientrano nell’autofattura anche le cessione gratuite di beni che non rientrano nella produzione o nel commercio dell’impresa, se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 del decreto IVA.
Compilazione della autofattura
Circa la compilazione dell’autofattura dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.
In tali casi la fattura elettronica sarà emessa con “tipo documento” TD27.
Ancora, sulla compilazione della fattura:
- il Campo cedente/prestatore e Campo cessionario/committente si riporta l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura;
- nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. Se si tratta di autofattura riepilogativa, può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese;
- Indicazione di imponibile e imposta.
Nel campo 2.1.1.4-Numero: si dovrà inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta integrando il documento.
In questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro IVA vendite.
Dunque, nelle ipotesi in esame, qualora vi sia l’obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI. Con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra UE, per le quali vale l’adempimento dell’esterometro. Fin quando sarà in vigore. Sempre se l’operazione non è documentata da fattura elettronica.
Naturalmente se colui che emette l’autofattura è soggetto all’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico.
Nei casi visti finora siamo nell’ambio della vera e propria autofattura. In alcuni casi il termine autofattura viene utilizzato, erroneamente, anche in riferimento alle operazioni in reverse charge.
Autofattura elettronica: il reverse charge
Con il meccanismo del reverse charge, l’acquirente del bene/servizio risulta al contempo creditore e debitore dell’Iva. Con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse. Infatti, il cedente emette la fattura senza addebitare l’imposta.
L’obiettivo di tale meccanismo sia in ambito europeo che in ambito nazionale è quello di limitare le frodi Iva. Il cedente/prestatore documenta l’operazione con l’emissione di un documento, senza addebito dell’IVA, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta (operazione a saldo zero). Più che di autofattura, in tali casi si parla di integrazione della fattura emessa dal cedente.
Il reverse charge può riguardare non solo le operazioni con soggetti passivi di altri paesi UE ma anche alcune operazioni interne ossia in cui entrambe le parti del rapporto sono residenti. In tale ultimo caso parliamo di reverse charge interno.
Si pensi alle cessioni di telefoni cellulari, di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Attenzione: le cessioni per le quali il legislatore italiano prevede l’inversione contabile sono quelle effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.
Fatturazione in reverse charge
Nel caso specifico del reverse charge interno, la fattura ricevuta, da integrare, è in formato elettronico in transito dal Sistema di Interscambio (S.d.I.). Si parla cioè di
Da qui, come da circolare n°14/E 2019, in casi di reverse charge interno, considerata l’immodificabilità del file della fattura elettronica, il cessionario/committente può:
- senza procedere alla sua stampa cartacea e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare ad integrazione della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa
- inviare tale documento allo SdI.
Su tale ultimo passaggio, nelle FAQ relative alla fatturazione elettronica, l’Agenzia ha chiarito che tale documento che integra la fattura originaria:
- non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI, ma
- se l’operatore vuole inviarlo al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.
Inoltre non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.
Nei casi di reverse charge esterno, resta comunque fermo l’obbligo dell’esterometro, salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI.