Basta la patente o il foglio rosa con l’indicazione di adattamenti anche di serie, del veicolo agevolabile, per avere diritto agli sconti d’imposta riservati ai disabili per l’acquisto dell’auto destinata al loro trasporto.
Dunque, in questi casi non è necessario disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dall’apposita commissione medica. In sintesi possono essere così riassunte le indicazioni dell’Agenzia delle entrate contenute nella risoluzione n. 40/E del 7 luglio 2023.
Per quanto riguarda coloro che sono in possesso del foglio rosa, le agevolazioni decadano se l’interessato, entro un anno dall’acquisto dell’auto, non consegue la patente di guida delle categorie A, B o C speciali.
Quali sono le agevolazione auto per i disabili: un cenno
Le persone con disabilità possono sfruttare una serie di vantaggi fiscali e non per l’acquisto dell’auto destinata al loro trasporto. Tali vantaggi possono essere sfruttati nuovamente dopo che sono trascorsi 4 anni dal precedente acquisto agevolato.
Ad esempio, rientra nel quadro agevolativo:
- la detrazione Irpef del 19% su una spesa max di 18.075,99 per l’acquisto di veicoli nuovi o usati senza limiti di cilindrata. La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. La detrazione spetta anche per quelle di riparazione del mezzo.
- l’Iva al 4% (veicoli nuovi o usati con cilindrata fino a: 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina; 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel). L’aliquota agevolata si applica anche agli optional, alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata) nonché alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento;
- esenzione bollo auto;
- ecc.
Le spese possono essere sostenute anche dal familiare a cui è a carico il portatore di handicap.
Sconto anche solo con la patente o con il foglio rosa (la risoluzione n°40/E)
Con la risoluzione n°40/E, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla novità introdotte di recente in materia agevolazioni auto per i disabili.
L’intervento dell’Agenzia delle entrate è avvenuto su sollecito di un’associazione che svolge attività a sostegno e nell’interesse generale della comunità in materia di mobilità personale, guida e trasporto pubblico e privato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. L’associazione citata ha segnalato comportamenti differenti tra le diverse concessionarie circa la richiesta di documentazione a sostegno dell’applicazione dell’Iva al 4%.
L’Agenzia parte dall’assunto in base al quale:
- l’art.1-bis del DL 121/2021 permette ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, di acquistare un veicolo fruendo dell’aliquota IVA agevolata presentando una copia “semplice” della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali;
- l’art.1 della Legge 97/86, al comma 2-bis ammette tra i beneficiari delle agevolazioni in parola gli invalidi in possesso di c.d. “foglio rosa” prevedendo che il beneficio decada «qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo».
In virtù della prima disposizione, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2022, con decorrenza dal 29 gennaio 2022, sono state apportate alcun modifiche al decreto 16 maggio 1986.
Conclusioni
Nel complesso, sulla base dell’attuale norma, l’Agenzia ritiene che i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente documentazione:
- copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada;
- atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.
In questi casi non è necessario disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dall’apposita commissione medica.
In alternativa alla patente, va bene anche il foglio rosa, che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre.