Per sostenere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese, lo Stato italiano prevede numerosi incentivi, per la cosiddetta attrazione di capitale umano, ovvero a favore delle persone che trasferiscono la propria residenza in Italia per svolgervi un’attività di lavoro. Alcune agevolazioni sono in vigore da parecchio tempo, altre sono state emanate recentemente. Tutte hanno un intento comune: attirare risorse umane in Italia.
La legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) è intervenuta per potenziare le norme esistenti e introdurre nuove agevolazioni. Con l’obiettivo di favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento in Italia di nuclei familiari e individui non residenti, ha introdotto incentivi per chi si trasferisce in Italia a prescindere dallo svolgimento di una specifica attività lavorativa.
La guida in oggetto, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, illustra i singoli regimi agevolativi per l’attrazione di capitale umano, sintetizzandoli in pratiche tabelle riepilogative, e i presupposti specifici al verificarsi dei quali è possibile usufruire dei diversi benefici fiscali.
Le agevolazioni per il trasferimento della residenza in Italia riguardano tre categorie specifiche di persone:
- docenti e ricercatori
- lavoratori impatriati (cosiddetto rientro dei cervelli)
- nuovi residenti.
Di seguito proveremo a sintetizzare le agevolazioni previste per l’attrazione di capitale umano e le caratteristiche che i diversi individui devono avere per potere accedere ad esse nonché le procedure che necessariamente devono essere seguite per poterne usufruire.
Concetto di residenza fiscale
L’articolo 2 del Tuir (comma 2) considera residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
Tutte le agevolazioni descritte nella guida presuppongono il trasferimento della residenza fiscale in Italia da parte della persona che intende usufruirne e che la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all’estero per un periodo di tempo minimo.
Docenti e ricercatori, quali sono gli incentivi
Le agevolazioni riguardano sia i redditi da lavoro dipendente che quelli da lavoro autonomo per le attività di docenza e ricerca. Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% (esenzione pari al 90%). Gli stessi redditi, inoltre, sono esenti da IRAP. L’esenzione spetta direttamente alla persona fisica nel caso di attività lavorativa autonoma, ai sostituti di imposta che erogano le retribuzioni nel caso di lavoro dipendente. La durata delle agevolazioni è di 4 anni.
Lavoratori interessati
I requisiti sono di una certa importanza. In particolare, per usufruire delle agevolazioni di cui sopra, i docenti e ricercatori devono:
- avere un titolo di studio universitario o equiparato
- essere stati residenti all’estero in maniera non occasionale.
- avere svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca o università, pubblici o privati;
- svolgere attività di docenza e ricerca in Italia;
- acquisire la residenza fiscale nel territorio dello stato;
I lavoratori impatriati , quali sono gli incentivi
I redditi da lavoro dipendente o autonomo sono tassati solo per il 50% del loro ammontare. La durata delle agevolazioni è di 5 anni.
Lavoratori interessati
La normativa in questo caso è piuttosto articolata. La prima figura individuata riguarda i lavoratori in possesso di laurea triennale o magistrale. In questo caso il regime agevolato si applica se i richiedenti sono:
- cittadini dell’Unione europea indicati nell’articolo 2, comma 1, della legge n. 238/20102 o cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una idonea convenzione in materia fiscale
- aver svolto continuativamente un’attività di lavoro o di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi
- svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.
Per gli altri lavoratori devono essere presenti le seguenti condizioni:
- non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a rimanere per almeno 2 anni
- prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano
- nel caso dei soli lavoratori dipendenti, questi devono rivestire ruoli direttivi o essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e svolgere attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
Modalità di fruizione delle agevolazioni per i docenti e ricercatori e per i lavoratori “impatriati”
Per beneficiare dei regimi agevolati descritti nei capitoli precedenti, i docenti, i ricercatori e i lavoratori “impatriati”, titolari di reddito di lavoro dipendente, devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro.
I lavoratori autonomi, docenti, ricercatori e lavoratori “impatriati”, possono accedere al regime fiscale agevolato direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, possono fruire dell’agevolazione in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente sui compensi percepiti. In questo caso, devono presentare ai propri committenti una richiesta scritta.
I nuovi residenti, quali sono gli incentivi
L’agevolazione consiste nella possibilità di pagare un’imposta sostitutiva forfettaria dell’Irpef in alternativa alla tassazione ordinaria. Possono essere assoggettati a imposta sostitutiva solo i redditi che il neo-residente produce all’estero. Questo regime ha una durata massima di 15 anni.
Lavoratori interessati
Possono aderire all’opzione i nuovi residenti che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, a prescindere dalla nazionalità. L’accesso è consentito a condizione che i richiedenti siano stati fiscalmente residenti all’estero per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti rispetto a quello in cui la scelta inizia a essere efficace.
Chi esercita l’opzione per il regime agevolato può chiedere che la sua efficacia sia estesa anche a uno o più familiari che scelgano di trasferire la propria residenza in Italia. Chi è interessato all’applicazione del regime agevolato può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per avere un parere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per l’accesso, formulando una specifica istanza di interpello.
L’istanza deve essere presentata alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, n. 426 c/d – 00145 Roma. L’opzione può essere validamente esercitata in dichiarazione anche quando, pur essendo stata presentata apposita istanza di interpello, non è pervenuta la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non è, invece, ammissibile l’interpello dopo aver già esercitato l’opzione.
Attrazione di capitale umano: guida dell’Agenzia delle Entrate
Qui di seguito alleghiamo la guida completa dell’Agenzia delle Entrate agli incentivi per la cosiddetta attrazione di capitale umano.
Guida Incentivi fiscali per attrarre capitale umano (2,5 MiB, 586 hits)