Sono soggette a tassazione separata le retribuzioni arretrate per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepite per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, cosiddette cause giuridiche o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti e infine per le situazioni di fatto. Per scontare la tassazione separata, tali indennità devono essere corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 243 del 13 aprile 2021. Nel caso specifico, si trattava di indennità corrisposte in attuazione di un accordo di contrattazione collettiva integrativa sottoscritto dalle parti nel 2020. Il ritardo nel pagamento è dovuto ad una specifica causa giuridica che costituisce uno dei presupposti per l’applicazione della tassazione separata.
Tassazione dei redditi da lavoro dipendente: il principio di cassa allargato
In base al principio di onnicomprensività, tutti tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro concorrono al reddito del lavoratore dipendente. Difatti, opera un principio di cassa allargato, in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Tali principi sono contenuti all’art.51 del DPR917/86, TUIR.
La rigida applicazione del principio di cassa è attenuta dall’applicazione della c.d tassazione separata.
Retribuzioni arretrate in busta paga: tassazione separata
L’art.17 del DPR 917/86, TUIR, individua i redditi soggetti a tassazione separata.
Rientrano tra i redditi soggetti a tassazione separata:
gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).
Dunque, affinchè si possa applicare la tassazione separata è necessario il ricorrere delle seguenti condizioni:
- gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa;
- il ritardo (periodo d’imposta successivo) derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti.
Ad ogni modo, si deve trattare di cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
Di contro, non si applica la tassazione separata se non vi è scomposizione tra il periodo d’imposta a cui si riferiscono gli emolumenti e quello in cui gli stessi sono corrisposti.
Agenzia delle Entrate: risposta 243 del 13 aprile
La risposta n° 243 del 13 aprile prende spunto da apposita istanza di interpello afferente la corretta tassazione di alcune indennità corrisposte nel 2020 per prestazioni lavorative relative al 2019. In esecuzione di un accordo di contrattazione collettiva integrativa sottoscritto dalle parti nel 2020.
Nello specifico, il Ministero istante ha sottoscritto nel 2020 un “Accordo di contrattazione collettiva integrativa a livello di Amministrazione relativo alla distribuzione del Fondo risorse decentrate (FRD) per l’anno 2019”.
Si tratta di indennità riconosciute in caso di prestazioni lavorative che comportano disagio e/o rischio e particolari responsabilità, insieme a compensi destinati a premiare performance organizzative e individuali.
Le somme sono state corrisposte nel 202o e assoggettata a tassazione ordinaria.
Alcune organizzazioni sindacali hanno contestato il regime di tassazione applicato. Tali organizzazione sostengono che: tutti gli emolumenti corrisposti nell’anno successivo a quello di maturazione debbano essere soggetti a tassazione separata. Come previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR.
Il Ministero ha applicato la tassazione ordinaria ritenendo che l’esecuzione dei pagamenti nel periodo d’imposta successivo rispetto a quelle di riferimento delle prestazioni lavorative sia fisiologica. Nel contesto normativo che disciplina la tempistica di corresponsione dell’indennità in esame.
Insomma si tratta di un ritardo obbligato.
In particolare:
- l’articolo 7, comma 5, del Dlgs n. 165/2001 impone alle pubbliche amministrazioni di non erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e
- il Dlgs n. 150/2009, prevede che le PA adottino entro il 30 giugno la “Relazione sulla performance” contenente i risultati organizzativi e individuali, a consuntivo dell’anno precedente, rispetto agli obiettivi programmati. La relazione deve essere validata dall’Organismo indipendente di valutazione della performance.
Lo stesso D.Lgs da ultimo citato dispone il divieto di corrispondere incentivi e premi collegati alla performance senza che siano state effettuate le verifiche e le misurazioni previste dal decreto.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle entrate non conferma l’interpretazione data dal Ministero, il quale ha erroneamente applicato la tassazione ordinaria in luogo di quella separata.
Infatti, secondo l’Agenzia delle entrate, le previsioni di cui all’art.17 del TUIR che individua le somme soggette a tassazione separata sono intendere tassative. Si da luogo alla tassazione separata, per le somme corrisposte nell’anno successivo a quello di riferimento, se tale disallineamento temporale è dovuto alle cause espressamente citate dal legislatore ossia: per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti.
Proprio il caso di specie, basato su una contrattazione collettiva. Fatto giuridico che attiva la tassazione separata sugli emolumenti corrisposti.
Conseguentemente, la tassazione separata non può trovare applicazione qualora:
- i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono oppure
- qualora la corresponsione in un periodo d’imposta successivo possa considerarsi fisiologica ossia la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione, in assenza di cause giuridiche, debba avvenire in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione.
Conclusioni
Qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all’articolo 17 del Tuir, non deve essere effettuata alcuna verifica in ordine al ritardo nella corresponsione, per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico. Rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi. In tali casi, senza dubbio si applica la tassazione separata. Indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell’iter di liquidazione.
La verifica sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto. Il riferimento è a cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
L’Agenzia ritiene che le indennità erogate per le prestazioni lavorative svolte nel 2019 dai dipendenti del ministero, siano da assoggettare a tassazione separata. In quanto corrisposte nell’anno successivo a quello di maturazione, per una causa giuridica sopravvenuta. L’esecuzione dell’ “Accordo di contrattazione collettiva integrativa” sottoscritto nel 2020.
Si applica invece la tassazione ordinaria (Irpef con aliquote progressive) nel caso della corresponsione in un anno successivo dell’indennità a favore del personale in base alle presenze e all’attività lavorativa dell’anno precedente; in tal caso, infatti, benché la corresponsione delle indennità avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello al quale la stessa si riferisce. In tale caso il ritardo è da considerarsi fisiologico in base alla natura stessa dell’emolumento.