E’ possibile annullare una cartella Equitalia (oggi Agenzia Entrate-Riscossione)? Come fare ricorso per una cartella esattoriale non dovuta? Non molti sanno che è possibile agire in autotutela per l’annullamento della cartella esattoriale rivolgendosi direttamente all’Agenzia delle entrate-riscossione. Infatti, oltre a l’autotutela di carattere generale, la legge ne prevede una ad hoc per l’annullamento delle cartelle esattoriali che contengono debiti che per svariate ragioni non devono essere pagati.
Quando parliamo di autotutela per l’annullamento delle cartelle esattoriali, vogliamo fare riferimento alla c.d. sospensione legale della riscossione.
Ecco i dettagli.
Autotutela in ambito tributario: come funziona
In ambito tributario, la possibilità di ricorrere all’autotutela è prevista dall’art. 2-quater del D.L. 564/1994.
Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell’Amministrazione finanziaria competenti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicita’ sulla base dei quali si inizia o si abbandona l’attività dell’amministrazione.
L’annullamento di un atto illegittimo può essere disposto d’ufficio oppure su richiesta del contribuente. Se è disposto d’ufficio, il contribuente non è tenuto a presentare istanza alcuna. Infatti, l’Amministrazione che ha emesso l’atto e si accorge dell’errore provvede direttamente all’annullamento.
Perchè si ricorre all’autotutela?
In base a quanto riportato sul sito dell’Agenzia delle entrate, i casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva da:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.
L’annullamento dell’atto principale ad esempio un avviso di accertamento da controllo formale, ex art.36-ter del DPR 600/73, produce a cascata anche l’annullamento degli atti ad esso collegati; dunque la conseguente iscrizione a ruolo e la successiva emissione della cartella esattoriale.
L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se per lo stesso il contribuente ha presentato ricorso oppure lo stesso è stato respinto per vizio di forma.
Dunque l’autotutela è ammessa anche quando: il giudizio è ancora pendente; l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere; il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.
In linea di massima, gli stessi principi fin qui analizzati hanno portato il legislatore ad introdurre la possibilità di autotutela anche nei rapporti diretti con l’Ex Equitalia. Ora Agenzia delle entrate-riscossione. Infatti, oltre a l’autotutela di carattere generale, la legge ne prevede una ad hoc per l’annullamento delle cartelle esattoriali che contengono debiti che per svariate ragioni non devono essere pagati.
Quando parliamo di autotutela per l’annullamento delle cartelle esattoriali, vogliamo fare riferimento alla c.d. sospensione legale della riscossione.
Annullamento cartella esattoriale in autotutela: come procedere
E’ bene chiarire fin da subito che non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall’Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’INPS) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori, ovvero i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria.
Dunque la possibilità di ricorrere all’autotutela diretta con l’Agente della riscossione riguarda solo le cartelle esattoriali e gli altri atti dallo stesso notificati. Ad esempio un’intimazione di pagamento.
La norma di riferimento della sospensione legale della riscossione per l’annullamento della cartella esattoriale in autotutela è la Legge 228/2012, Legge di stabilità 2013.
È possibile presentare la domanda se le somme richieste dall’ente creditore (ad esempio l’Agenzia delle entrate) sono state interessate da:
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) non ha preso parte.
Difatti, i casi nei quali è possibile presentare istanza di autotutela sono ben delineati dalla Legge.
Anche la procedura per richiedere l’annullamento della cartella esattoriale in autotutela sono ben definite. Ai commi 538 e 539 della già citata Legge 228/2012.
Annullamento cartella in autotutela: vale il silenzio assenso
L’istanza per l’annullamento della cartella esattoriale si invia con il modello SL1. Tale modello può essere inviato direttamente dalla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione. Nello specifico, la domanda può essere presentata tramite il servizio “Richiedi la sospensione” accessibile nell’area riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o della App Equiclick. La domanda può essere presentata anche tramite e-mail oppure direttamente ad uno degli sportelli territoriali presenti sul territorio.
C’è un termine previsto entro il cui inviare l’istanza. Infatti, l’invio deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare (fermo amministrativo) o esecutiva ( pignoramento ) eventualmente dallo stesso intrapresa.
Alla richiesta vanno allegati: copia di un documento di riconoscimento; la documentazione a supporto della domanda, come ad esempio: la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto; il provvedimento di sgravio o la sentenza a favore.
Le fasi di verifica e il successivo annullamento in autotutela
In merito alla procedura, entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione l’Ex Equitalia ossia l’agente della riscossione, trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore. Insieme alla documentazione dallo stesso allegata.
Nel frattempo le procedure di riscossione sono sospese.
L’ente creditore è tenuto a dare conferma o meno dell’esistenza delle ragioni del debitore. Se conferma le ragioni del debitore, l’Agente della riscossione, è tenuto a ottenere, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.
Attenzione, entro 220 giorni dalla presentazione della domanda, modello SL1, se il contribuente non riceve nessuna risposta dall’ente creditore, le somme non sono più dovute nei casi di:
- pagamento già effettuato;
- sgravio;
- prescrizione.
L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli sopra elencati ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.