La normativa fiscale italiana consente ai genitori che sostengono spese per la formazione dei figli di avere un abbattimento delle tasse, attraverso le cosiddette “detrazioni d’imposta” per spese scolastiche e assimilate (acquisto dei libri, iscrizioni, mensa, bus ecc.)
Queste ultime, calcolate in percentuale rispetto ad una serie tassativa di costi sostenuti dal contribuente, permettono di diminuire l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) lorda, calcolata in base ai redditi percepiti in un determinato periodo d’imposta (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Una volta sottratte le detrazioni dall’IRPEF lorda si ottiene l’imposta netta che il contribuente è tenuto a versare all’Erario. Il calcolo definitivo è effettuato in sede di trasmissione della dichiarazione dei redditi.
Nella compilazione della dichiarazione dei redditi (utilizzando il modello 730 o Redditi Persone Fisiche) il genitore può inserire le detrazioni d’imposta calcolate in base alle spese sostenute per la formazione dei familiari a carico (ad esempio i figli).
Analizziamo in dettaglio le tipologie di costi detraibili, nonché i requisiti ed i limiti imposti dalla normativa.
Agevolazioni per spese scolastiche: normativa di riferimento
La detrazione fiscale per le spese scolastiche è contemplata all’articolo 15 comma 1 lettere e), e-bis), e-ter) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, introdotto con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917.
L’articolo 15 contempla tutta una serie di oneri che, sostenuti nel periodo d’imposta, danno diritto ad una detrazione, da calcolarsi appunto sull’ammontare delle spese stesse.
Si parte dagli interessi passivi sul mutuo contratto per l’abitazione principale, passando per spese sanitarie, spese per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o invalidità permanente, sino ad arrivare alle erogazioni liberali.
Per quanto riguarda le spese scolastiche (articolo 15 comma 1 lettera e):
- e) si occupa della detrazione per le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria;
- e-bis) contempla le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia oltre a scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- e-ter) si occupa delle spese sostenute in favore di minori o maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).
In tutte e tre le casistiche, la detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse dei familiari a carico.
Scuola dell’infanzia, primaria o secondaria
Ai contribuenti spetta una detrazione del 19% da calcolare su un importo annuo non superiore ad 800,00 euro per singolo studente, rappresentato da tasse e contributi per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuole materne), scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (elementari e medie) pubbliche o private nazionali (eccezion fatta per quelle estere).
Mense scolastiche
Sono comprese tra le spese detraibili quelle sostenute per le mense scolastiche (Circolare Agenzia Entrate del 6 maggio 2016 numero 18/E) ed i servizi scolastici integrativi, come l’assistenza pasto ed il pre / post scuola.
In tal caso il servizio mensa può essere reso dalla scuola stessa ovvero per “il tramite del Comune o di altri soggetti terzi” (Circolare).
La spesa dev’essere documentata con la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario, intestata al soggetto destinatario del pagamento (scuola, Comune o altro fornitore del servizio), oltre a riportare nella causale l’indicazione di:
- Servizio mensa;
- Scuola frequentata;
- Cognome e nome dell’alunno.
Sempre l’AE ha chiarito che se “per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico” la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, esente da bollo, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno oltre ai dati dell’alunno.
Altre spese detraibili
Sono considerate detraibili (Circolare Agenzia Entrate 31 maggio 2019 numero 13/E) le spese per:
- Servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del Comune o di terzi;
- Gite scolastiche, assicurazione della scuola, corsi (ad esempio di lingua o teatro) deliberati dall’istituto scolastico anche se svolti fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza (per le spese pagate a soggetti diversi, come può essere l’agenzia viaggi, è necessario per il contribuente conservare copia della delibera).
Sono compresi i libri di testo?
L’acquisto di testi scolastici e materiale di cancelleria non rientra tra le spese meritevoli della detrazione fiscale. A chiarirlo la Circolare dell’Agenzia Entrate del 31 maggio 2019 numero 13/E.
Spese universitarie
La detrazione al 19% si applica anche a fronte delle spese sostenute per:
- Tasse e contributi per la frequenza di università italiane o straniere, pubbliche o private (corsi di istruzione universitaria, corsi universitari di specializzazione, corsi di perfezionamento, master universitari, dottorati di ricerca, Istituti tecnici superiori (ITS), Conservatori di musica ed Istituti musicali pareggiati);
- Partecipare ai test di accesso ai corsi di laurea (sono al contrario escluse le spese per i test di orientamento o quelle per i corsi di preparazione alle prove di ammissione).
Con riferimento alle università pubbliche la detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta.
Al contrario, per le università private (incluse quelle telematiche) il limite è fissato annualmente con apposito decreto ministeriale, per ciascuna facoltà universitaria e zona territoriale in cui ha sede il corso.
Gli importi relativi all’anno 2021 sono stati resi noti con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 23 dicembre scorso numero 1324.
Per i corsi universitari all’estero è necessario far riferimento all’area disciplinare del corso ed alla zona territoriale in cui insiste il domicilio fiscale del contribuente.
Altre spese detraibili
Sono ammesse a detrazione le spese (anche se riferite a più anni) per:
- Iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena;
- Frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione ad un corso di laurea magistrale (inclusa l’imposta di bollo);
- Ricongiunzione di carriera;
- Trasferimenti di ateneo;
- Passaggi di corso;
- Ricognizione a seguito di un periodo di interruzione degli studi;
- Frequenza di Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti, istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione;
- Iscrizione fuori corso.
Al contrario, non sono detraibili i contributi pagati ad università pubbliche per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero, nonché le spese sostenute per rimborsare un prestito d’onore contratto dal figlio con lo Stato.
Spese per soggetti con DSA
L’articolo 15, comma 1, lettera e-ter) riconosce una detrazione pari al 19% dei costi sostenuti, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per minori o maggiorenni cui sia stata diagnosticato un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).
La detrazione è ammessa per le seguenti spese (documentate da fattura o scontrino fiscale parlante con codice fiscale del soggetto con DSA):
- Acquisto di strumenti compensativi (ad esempio calcolatrice, registratore o programmi di video scrittura con correttore ortografico) e sussidi tecnico – informatici (computer per programmi di video scrittura) indispensabili per l’apprendimento;
- Uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale ed assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
Per aver diritto alla detrazione è necessario che la DSA sia certificata dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero da specialisti o strutture accreditate.
Il documento certificativo deve necessariamente attestare il collegamento tra gli strumenti acquistati ed il disturbo diagnosticato.