Non perde le agevolazioni prima casa, colui che ne ha beneficiato nel rispetto delle condizioni previste dalle legge e che successivamente trasferisce la propria residenza all’estero. In sintesi, può essere così riassunto l’intervento dell’Agenzia delle entrate con la risposta n° 399 del 1° agosto.
Una delle condizioni per prendere le agevolazioni prima casa è quella che, l’immobile acquistato sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro diciotto mesi dall’acquisto, la propria residenza.
Le agevolazioni prima casa: quali sono in breve
Quando si parla di agevolazioni prima casa, si fa riferimento allo sconto sull’imposta di registro, ipotecaria e catastale, riconosciuto in favore di coloro che acquistano la loro prima casa non di lusso.
In particolare, grazie alle agevolazioni prima casa, nota 2-bis, articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 131/1986, se la vendita dell’immobile non è soggetta ad Iva, il contribuente paga:
- imposta di registro al 2% (anziché 9%) con un minimo di 1.000 euro;
- imposta ipotecaria e catastale pari a 50 euro.
Non è dovuta invece l’imposta di bollo.
In caso di trasferimento soggetto ad Iva, il contribuente paga: le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna nella misura fissa di 200 euro. Oltre all’imposta di bollo per 230 euro.
La risposta n° 399 del 1° agosto
La risposta n° 399 riguarda proprio le agevolazioni prima casa e prende spunto da apposita istanza di interpello.
In particolare la situazione analizzata è la seguente.
Un cittadino in data 8 marzo 2020 ha acquistato un immobile con i benefici “prima casa” nel Comune italiano in cui risiedeva. In data 6 aprile 2021 ha provveduto a trasferire la sua residenza all’estero. Non ha venduto l’immobile.
Da qui, ha chiesto al Fisco se il trasferimento della residenza all’estero comporta il pagamento delle imposte sulla prima casa in via ordinaria, dunque la perdita delle agevolazioni prima casa.
Agevolazioni prima casa con trasferimento all’estero: il parere dell’Agenzia delle entrate
La risposta dell’Agenzia delle entrate parte dall’analisi delle previsioni di cui dalla lettera a) della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, la quale prevede che l’immobile acquistato con le suddette agevolazioni:
sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende (..).
Ai fini della verifica della residenza e dell’applicazione delle agevolazioni prima casa, fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato al Comune, sempre che risulti accolta la richiesta di iscrizione nell’anagrafe.
Su questo punto, se l’acquirente ha rispettato il requisito della residenza di cui alla sopra citata lettera a) della nota II-bis, il successivo trasferimento della stessa residenza all’estero non comporta il pagamento delle imposte in via ordinaria.
Dunque, se non vende l’immobile entro i 5 anni dall’acquisto agevolato, il contribuente che traferisce la propria residenza all’estero non perde le agevolazioni prima casa.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email