Con l’entrata in vigore del nuovo codice degli Enti del Terzo Settore (Legge 117/2017) è stata ridotta la platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla Legge 398/91. E’ stata infatti abrogato l’art. 9 bis del Decreto Legislativo 417/1991 che dava facoltà di opzione anche alle associazioni senza scopo di lucro e alle Pro-loco.
Dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), potranno quindi accedere alle agevolazioni della Legge 398/91 solo le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) senza fini di lucro.
I regimi fiscali possibili per le ASD e SSD dopo la riforma degli Enti del Terzo settore
L’art. 5 del nuovo codice degli Enti del Terzo Settore Legge 117/2017 inserisce tra le attività di interesse generale e precisamente alla lettera t: “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”. Questo significa che le ASD e SSD potranno scegliere di operare:
- iscrivendosi al RUNTS con l’accesso al regime fiscale agevolato ai sensi del nuovo codice degli Enti del Terzo Settore di cui alla Legge 117/2017;
- senza l’iscrizione al RUNTS, continuando nel regime fiscale di cui alla Legge 398/91;
- nel regime fiscale ordinario.
Regimi fiscali a confronto: Legge 398/91 e Legge 117/2017, quale la più conveniente?
Da premettere che ai sensi dell’art. 143 del TUIR, non sono considerati redditi da attività commerciale, i proventi derivanti da scopi istituzionali dell’associazione e come tali, non sono redditi soggetti ad imposta.
Agevolazioni fiscali di cui alla Legge 398/91
Le agevolazioni fiscali della Legge 398/91 sono:
- la base imponibile IRES è calcolata dalla deduzione forfettaria del 97% sui proventi; sarà tassato quindi solo il 3%;
- l’IVA è liquidata nella misura del 50% dell’imposta dovuta;
- esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, dall’obbligo delle scritture contabili e infine dall’obbligo di fatturazione tranne che per le sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie;
- esonero dall’emissione di scontrini fiscali e ricevute fiscali;
- non concorrono alla formazione di reddito imponibile, i proventi derivanti da attività commerciale svolta per il raggiungimento dei fini istituzionali, per un massimo di due eventi l’anno e per un incasso complessivo non superiore ad euro 51.645,69.
- proventi di natura commerciale non devono essere superiori ad euro 400.000,00.
Unici obblighi sono dati:
- dalla numerazione conservazione delle fatture di acquisto e delle fatture emesse;
- dall’annotazione nel registro dei corrispettivi entro il 15 del mese successivo, anche con un’unica scrittura, dell’ammontare dei proventi derivanti da attività commerciale;
- versamento IVA entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- vanno annotati i proventi da attività istituzionali che non costituiscono reddito imponibile sul modello di cui al DM 11/02/1997.
Agevolazioni fiscali di cui alla Legge 117/2017
Della riforma fiscale degli Enti del Terzo Settore ne abbiamo ampiamente parlato nell’articolo dedicato “La riforma degli Enti del Terzo Settore“.
Brevemente le associazioni che si iscriveranno al RUNTS e che diventeranno Enti del Terzo Settore calcoleranno la base imponibile soggetta a tassazione nel seguente modo:
- la base imponibile IRES è calcolata dalla deduzione forfettaria del 93% sui proventi; sarà tassato quindi il 7%;
- in materia di IVA il codice del Terzo Settore lascia un vuoto normativo. L’imposta sarà quindi liquidata con il metodo “IVA da IVA”, ovvero IVA vendite meno IVA acquisti.
- il vuoto normativo persiste anche a riguardo degli adempimenti fiscali e contabili. Non risultano quindi esenti gli ETS dalla registrazione, fatturazione e dai dichiarativi.
Agevolazioni fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche: conclusione
La nostra conclusione in merito alla convenienza per le Associazioni Sportive Dilettantistiche se diventare oppure no Enti del Terzo Settore, esaminando i due regimi fiscali, appare scontata.
L’unica nota negativa è che probabilmente saranno stanziati dei fondi sociali dalla Comunità Europea solo per gli ETS e le ASD non iscrivendosi al RUNTS non potranno accedervi.