Buone nuove per i lavoratori che intendono fruire dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, ovvero del cosiddetto “Regime speciale per lavoratori impatriati”. In particolare, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.
A tal riguardo, le istruzioni al modello di dichiarazione annuale chiariscono che nel “quadro RC” (“Redditi di lavoro dipendente”) sezione I, “Casi particolari”, va indicato il codice “4”, se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero”. Il reddito di lavoro dipendente, invece, va indicato nei righi da “RC1” a “RC3” già nella misura ridotta.
A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’Interpello n. 59 del 13 febbraio 2020.
Regime speciale per lavoratori impatriati: la norma
L’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”. La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall’art. 5 del D.L. n. 34/2019 (cd. “Decreto Crescita), convertito con modificazioni in L n. 58/2019. Tali novità trovano applicazione, a decorrere dal 1° maggio 2019:
- a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia, e risultano beneficiari del regime previsto al menzionato decreto legislativo.
Nell’ipotesi di trasferimento della residenza fiscale in Italia, prima del 30 aprile 2019, occorre far riferimento all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, nella formulazione vigente fino alla predetta data. In pratica, tale norma prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.
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Condizioni soggettive e oggettive
Sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione Europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale. L’agevolazione, inoltre, risulta applicabile ai soli redditi che si producono nel territorio dello Stato.
Quanto ai requisiti oggettivi è necessario essere
- in possesso di un titolo di laurea;
- aver svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero, in alternativa, aver svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Oltre al trasferimento della residenza fiscale in Italia, è necessaria la permanenza per almeno due anni nel nostro Paese a pena di decadenza dall’agevolazione.
Decorrenza fruizione
L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi di imposta successivi. Da notare, al riguardo, che ai fini della fruizione dell’agevolazione nei cinque periodi d’imposta dal trasferimento della residenza fiscale in Italia, non è richiesto che l’attività lavorativa debba essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni.
Con riferimento al tempo intercorrente tra il trasferimento della residenza e l’inizio dell’attività lavorativa in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono accedere al beneficio coloro che trasferiscono la residenza in Italia prima ancora di iniziare lo svolgimento di detta attività, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi.
Modalità di fruizione dell’agevolazione fiscale
Per quanto riguarda le modalità di fruizione del beneficio, si rammenta che il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo.
Laddove il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente si indica già nella misura ridotta.